Ricorso inammissibile: quando ripetere i motivi d’appello non paga
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia dei motivi già presentati e respinti in appello. Questo caso, riguardante una condanna per guida senza patente, diventa un monito sulla necessità di formulare censure specifiche e pertinenti contro la decisione di secondo grado.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in primo grado per il reato di guida senza aver mai conseguito la patente, con l’aggravante della recidiva nel biennio. La Corte d’Appello di Palermo confermava integralmente la sentenza di condanna. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Ricorso per Cassazione e il problema del ricorso inammissibile
Il ricorrente lamentava una carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello su due punti specifici: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis c.p.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, questi argomenti non erano nuovi. Essi erano stati già ampiamente discussi e motivatamente respinti dai giudici d’appello. Il ricorso, pertanto, si limitava a riproporre le stesse identiche questioni senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo ha trasformato l’atto in un ricorso inammissibile per la sua natura meramente riproduttiva.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha sottolineato che i motivi presentati erano una mera riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente non ha operato alcun “specifico confronto” con le ragioni giuridiche fornite dalla Corte d’Appello nelle pagine 2 e 3 della sua sentenza.
Inoltre, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dal giudice di secondo grado fosse “adeguata e scevra da profili di illogicità”. In sostanza, il ricorso non attaccava le fondamenta logico-giuridiche della decisione di appello, ma si limitava a esprimere un dissenso generico, reiterando punti già chiariti. Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per un esame nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rafforza un principio cardine del giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti o riproporre le medesime argomentazioni. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che il ricorrente articoli critiche puntuali e specifiche contro la ratio decidendi del provvedimento contestato, dimostrando perché la decisione dei giudici di merito sarebbe errata in diritto o viziata logicamente. La semplice riproposizione dei motivi d’appello equivale, per la Corte, a un’impugnazione sterile, destinata a essere dichiarata inammissibile.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dalla Corte d’Appello, senza che il ricorrente si confrontasse in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano le richieste del ricorrente non accolte dai giudici?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ma tali richieste sono state respinte perché le sue argomentazioni erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate in appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.