Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici e Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti anziché generiche e ripetitive. Il caso riguarda un uomo condannato per aver violato un’ordinanza che gli imponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La sua impugnazione davanti alla Suprema Corte è stata respinta con una declaratoria di inammissibilità, comportando non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva confermato la sua responsabilità penale. I motivi del ricorso si basavano essenzialmente su due punti: una presunta carenza di motivazione da parte della corte territoriale, accusata di aver semplicemente riprodotto le conclusioni del Procuratore generale, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che l’imputato riteneva dovute anche in considerazione del suo stato di alcolismo cronico.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici.
Primo Motivo: la Genericità della Censura
Il primo motivo è stato qualificato come “generico”. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva mosso alcuna critica concreta e specifica alla parte della sentenza d’appello che, con una motivazione ritenuta corretta e adeguata, aveva stabilito la sua colpevolezza. I giudici di secondo grado avevano infatti evidenziato come l’imputato stesso avesse ammesso i fatti e fosse pienamente capace di comprendere la gravità della violazione dell’ordine restrittivo. Limitarsi a denunciare una carenza di motivazione senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione rende il motivo di ricorso inefficace e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato rigettato, venendo definito “manifestamente infondato” e “riproduttivo di identica censura” già adeguatamente respinta dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno confermato la valutazione della corte territoriale, la quale aveva escluso che dallo stato di etilista cronico del ricorrente si potessero trarre elementi positivi meritevoli di un trattamento sanzionatorio più mite. In sostanza, la condizione di alcolismo cronico non è stata ritenuta una circostanza tale da giustificare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione funge da filtro per evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni pretestuose, generiche o meramente ripetitive. Un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve contenere critiche specifiche e pertinenti, capaci di mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. In mancanza di tali requisiti, come nel caso di specie, il risultato è un ricorso inammissibile.
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, ha una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e finanziare programmi di recupero per i detenuti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la necessità di un’argomentazione rigorosa e puntuale. Le censure generiche o la semplice riproposizione di motivi già respinti non hanno alcuna possibilità di successo e conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non solo rende definitiva la condanna, ma aggrava anche la posizione del ricorrente con l’imposizione di ulteriori oneri economici, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento giuridico considera l’uso corretto degli strumenti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e riproduttivi di censure già respinte. Il primo motivo non criticava specificamente la motivazione della sentenza d’appello e il secondo riproponeva la richiesta di attenuanti generiche già motivatamente esclusa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a 3.000,00 euro.
Perché lo stato di alcolismo cronico non è stato considerato un’attenuante?
La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso che dallo stato di etilista cronico del ricorrente si potessero desumere elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.