Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e una critica puntuale alla sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile, basato su motivazioni generiche, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per capire perché la specificità dei motivi di ricorso è un requisito fondamentale nel processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un giovane imputato. L’accusa era relativa a un reato in materia di stupefacenti, specificamente inquadrato nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Nonostante la condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di tentare l’ultima via legale possibile, presentando ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava essenzialmente su due argomentazioni principali:
- Errata valutazione delle prove: Si contestava la violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare il fatto come consumo personale, escludendo quindi la rilevanza penale della condotta.
- Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava la violazione dell’art. 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, data l’assenza di precedenti penali, la giovane età dell’imputato e la modesta entità dell’episodio, il reato avrebbe dovuto essere considerato non punibile per la sua particolare tenuità.
Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su considerazioni procedurali e di merito molto chiare.
I giudici hanno innanzitutto sottolineato che le doglianze presentate erano mere asserzioni generiche, “sganciate da una critica alla motivazione della sentenza”. In altre parole, il ricorso non individuava specifici errori logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, la Corte ha ribadito che essa era stata ampiamente e correttamente motivata da entrambi i giudici di merito, sulla base di un “univoco quadro istruttorio”.
L’Esclusione dell’Art. 131-bis c.p. e le Conclusioni
Cruciale è stato il passaggio sull’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha ritenuto corretta la sua mancata applicazione. I giudici di merito avevano giustificato tale esclusione sulla base della “relativa gravità del fatto”, che aveva persino portato a una pena superiore al minimo edittale. Inoltre, elementi favorevoli all’imputato, come la giovane età e l’incensuratezza, erano già stati presi in considerazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non potevano, quindi, essere utilizzati una seconda volta per ottenere anche la non punibilità.
Le conclusioni della Corte sono state nette. A causa della manifesta infondatezza e genericità dei motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, in base all’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di precisione chirurgica, non un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su asserzioni generiche che non costituivano una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre una diversa valutazione dei fatti.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata correttamente esclusa dai giudici di merito a causa della relativa gravità del fatto. Elementi come la giovane età e l’assenza di precedenti erano già stati valutati per concedere le attenuanti generiche e non potevano giustificare un ulteriore beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi imputabili al ricorrente, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.