Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un appello in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con la recente ordinanza n. 2813/2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: le critiche a una sentenza devono essere specifiche e puntuali, non mere affermazioni di dissenso. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Associazione per il Contrabbando
La vicenda giudiziaria riguarda tre persone condannate in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsto dall’art. 291-quater del d.P.R. 43/1973. La Corte territoriale, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado per uno degli imputati (riqualificando la sua condotta e riducendo la pena), aveva confermato la responsabilità penale per tutti e tre, ricostruendo in modo dettagliato l’esistenza e l’operatività del sodalizio criminale.
L’Appello in Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Contro la decisione della Corte d’Appello, i tre condannati hanno presentato ricorso per Cassazione. Tuttavia, il loro atto di impugnazione si è rivelato estremamente sintetico, limitandosi a lamentare un generico “vizio di motivazione”. I ricorrenti non hanno mosso alcuna critica specifica contro le argomentazioni della sentenza impugnata, che pure aveva ampiamente e diffusamente motivato la sussistenza dell’associazione e la colpevolezza degli imputati. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda sulla constatazione che un appello non può consistere in una semplice dichiarazione di disaccordo, ma deve articolare critiche precise e pertinenti rispetto alla decisione che si intende contestare.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che i ricorsi dovessero essere dichiarati inammissibili perché completamente generici. Gli appellanti non hanno sottoposto a censura alcuna parte specifica della sentenza impugnata. Un ricorso che lamenta un vizio di motivazione senza indicare dove e perché la motivazione sarebbe carente, illogica o contraddittoria, non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è un diritto che va esercitato con serietà e competenza tecnica. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma si traduce in un ulteriore aggravio economico per l’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era eccessivamente generico. I ricorrenti si sono limitati a lamentare un “vizio di motivazione” senza specificare quali parti della sentenza impugnata fossero errate o illogiche e senza contrapporre alcuna argomentazione concreta.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte (in questo caso tremila euro), in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui gli imputati erano stati condannati?
Gli imputati erano stati condannati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, come previsto dall’articolo 291-quater, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973.