Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Motivi Generici
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2596/2024, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici, reiterativi e miranti a una non consentita rivalutazione dei fatti. Questa pronuncia offre spunti cruciali sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sui limiti del sindacato di legittimità, anche in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti: la Condanna per Ricettazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver ricevuto un profondimetro da polso di provenienza furtiva. La condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, si basava sul fatto che l’imputato fosse stato trovato in possesso del bene e lo avesse messo in vendita online a un prezzo irrisorio, senza fornire una spiegazione attendibile sulla sua provenienza.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione affidandosi a due motivi principali:
- Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava la mancanza di prova certa che il profondimetro in suo possesso fosse proprio quello sottratto alla persona offesa, sostenendo che si trattasse di un oggetto comune e facilmente reperibile sul mercato, anche online.
- Richiesta di non punibilità: Si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Entrambi i motivi sono stati considerati dalla Suprema Corte come ragioni per dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile con argomentazioni precise che delineano i confini del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Mera Rivalutazione dei Fatti
La Cassazione ha chiarito che il primo motivo non era ammissibile perché si risolveva in “mere doglianze di fatto”. In altre parole, l’imputato non contestava un errore di diritto commesso dai giudici di merito, ma cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Inoltre, il motivo è stato giudicato “reiterativo”, in quanto riproponeva le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, con motivazione congrua e logica, dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come il ricorso non si confrontasse specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la “non attendibile giustificazione” fornita dall’imputato. La Corte ha quindi richiamato il consolidato principio secondo cui risponde di ricettazione chi, trovato in possesso di refurtiva, non fornisce una spiegazione plausibile e credibile sull’origine del bene.
Il Secondo Motivo: Genericità della Richiesta ex Art. 131-bis c.p.
Anche il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto inammissibile per la sua totale genericità. Sebbene la giurisprudenza ammetta che tale causa di non punibilità possa essere eccepita per la prima volta in Cassazione o addirittura rilevata d’ufficio, la richiesta deve essere specifica e argomentata.
Nel caso di specie, la difesa si era limitata a una richiesta “apodittica e generica”, senza correlarla ad alcun elemento di fatto o di diritto concreto. La Corte ha ribadito che un’impugnazione, per essere ammissibile, non può articolarsi attraverso doglianze astratte, ma deve indicare con specificità le ragioni che la sostengono.
Le Conclusioni
La sentenza in esame è un importante monito sulla necessità di redigere ricorsi per cassazione che siano specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto. Un ricorso inammissibile non solo porta a una condanna definitiva, ma comporta anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione conferma che il tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, riproponendo questioni di fatto già decise, è destinato all’insuccesso. Allo stesso modo, le richieste, pur fondate su istituti di favore come l’art. 131-bis c.p., devono essere supportate da argomentazioni concrete e non possono ridursi a mere enunciazioni di principio.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge, come le mere rivalutazioni dei fatti, oppure quando è generico, indeterminato o reitera le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa deve fare chi viene trovato in possesso di un bene rubato per non essere accusato di ricettazione?
Secondo la sentenza, per evitare una condanna per ricettazione, la persona trovata in possesso di refurtiva deve fornire una spiegazione attendibile e credibile sull’origine del possesso del bene, dimostrando di non essere a conoscenza della sua provenienza illecita.
È possibile chiedere l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
Sì, la Corte di Cassazione può valutare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. anche se non richiesto nei gradi precedenti. Tuttavia, la richiesta non può essere generica o astratta, ma deve essere adeguatamente argomentata e collegata a specifici elementi di fatto e di diritto del caso concreto, altrimenti sarà dichiarata inammissibile.