Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici non Superano il Vaglio della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9344 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di misure cautelari. La pronuncia dichiara un ricorso inammissibile a causa della palese genericità dei motivi, ribadendo la necessità di un confronto specifico e puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato. Questo caso di spaccio di stupefacenti, commesso durante gli arresti domiciliari, diventa emblematico per comprendere i criteri di valutazione sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione del G.I.P. del Tribunale di Benevento di rigettare la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto indagato per spaccio di stupefacenti. Il Pubblico Ministero proponeva appello e il Tribunale della Libertà di Napoli, in parziale accoglimento, applicava all’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Benevento, previa derubricazione del reato in un’ipotesi di minore gravità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).
Contro questa ordinanza, l’indagato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali motivi:
- La violazione dell’art. 273 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse fondato il suo convincimento su elementi assenti per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
- La violazione dell’art. 274 c.p.p., lamentando che il Tribunale non avesse correttamente ravvisato l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, bollando l’intero ricorso come generico e assertivo, e quindi inammissibile.
La Solidità degli Indizi di Colpevolezza
Il Tribunale della Libertà aveva basato la sua decisione su una serie di elementi probatori “pienamente convergenti”. Tra questi figuravano:
- L’attività di osservazione della polizia presso l’abitazione dell’indagato.
- Il controllo di due soggetti che, poco dopo essere usciti dalla suddetta abitazione, venivano trovati in possesso di eroina.
- Le dichiarazioni di uno degli acquirenti, che ammetteva di aver comprato la sostanza dall’indagato, confermate dal conducente del veicolo.
- Gli esiti della perquisizione domiciliare, che portavano al rinvenimento di hashish e di un coltello con tracce di eroina.
- Il ritrovamento, sulla strada sottostante il balcone dell’indagato, di un involucro con altra eroina, di cui l’indagato stesso si assumeva la titolarità, affermando di averla messa sul davanzale e che poi era caduta.
Secondo la Cassazione, questa motivazione è immune da vizi logici e il ricorrente non è riuscito a contestarla efficacemente, limitandosi a critiche generiche.
La Valutazione sul ricorso inammissibile per le esigenze cautelari
Anche riguardo al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura infondata. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato il concreto e attuale pericolo di recidiva. Tale pericolo non era desunto solo dalle pregresse condanne a carico dell’indagato, ma da un elemento di particolare gravità: l’attività di spaccio era stata commessa mentre l’uomo si trovava già agli arresti domiciliari per la violazione della stessa norma incriminatrice. Questo fatto è stato considerato un indicatore inequivocabile di una “pervicace inclinazione alla commissione di delitti in materia di stupefacenti”, rendendo necessaria la misura cautelare per prevenire la reiterazione di condotte illecite.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico e non si confrontavano criticamente con le argomentazioni logico-giuridiche del provvedimento impugnato. In materia di misure cautelari, non è sufficiente una mera riproposizione di tesi difensive, ma è necessario individuare specifiche illogicità o violazioni di legge nella motivazione del giudice. Nel caso di specie, il quadro indiziario era solido e convergente, e il pericolo di recidiva era stato ancorato a un dato oggettivo e allarmante: la commissione del reato durante l’esecuzione di un’altra misura restrittiva per fatti analoghi. Di conseguenza, non ravvisando alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Le impugnazioni devono essere specifiche, tecniche e mirate a scardinare la coerenza logica e la correttezza giuridica della decisione contestata. Motivi generici, che si limitano a negare gli addebiti senza un’analisi critica della motivazione, sono destinati all’inammissibilità. Inoltre, la pronuncia sottolinea come la commissione di un reato durante una misura cautelare costituisca una prova quasi inconfutabile della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, giustificando pienamente l’applicazione di ulteriori misure restrittive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici e non si confrontavano specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a censure assertive.
Quali elementi hanno costituito i gravi indizi di colpevolezza?
I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti da elementi convergenti: osservazioni della polizia, controllo di acquirenti trovati con eroina dopo aver lasciato l’abitazione dell’indagato, le loro dichiarazioni, il ritrovamento di hashish e di un coltello con tracce di eroina in casa, e l’ammissione dell’indagato sulla proprietà di altra sostanza stupefacente.
Su cosa si è basata la valutazione del pericolo di recidiva?
Il pericolo di recidiva è stato ritenuto attuale e concreto non solo per le pregresse condanne, ma soprattutto perché l’attività di spaccio è stata commessa mentre l’indagato si trovava già agli arresti domiciliari per un reato della stessa natura, dimostrando una pervicace inclinazione a delinquere.