Ricorso inammissibile dopo il concordato in appello: la parola alla Cassazione
Quando è possibile impugnare una sentenza di secondo grado se si è raggiunto un accordo sulla pena? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46529 del 2023, offre un chiarimento fondamentale sul tema del ricorso inammissibile a seguito del cosiddetto ‘concordato in appello’. La vicenda analizzata riguarda una condanna per cessione di stupefacenti, ma il principio espresso ha una valenza generale e delinea con precisione i limiti dell’impugnazione in questi casi.
I fatti del caso
Una donna veniva condannata in primo grado per aver ceduto sostanza stupefacente al proprio coniuge durante un colloquio in un istituto penitenziario. In secondo grado, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, noto come ‘concordato in appello’. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, riformava parzialmente la sentenza riducendo la pena, ma confermando la condanna nel resto.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi nella sentenza, tra cui la mancata esclusione della recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena ritenuta eccessiva.
L’impatto del concordato sulla possibilità di ricorso
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’analisi degli effetti del concordato in appello. Questo strumento processuale, introdotto per deflazionare il carico giudiziario, permette alle parti di accordarsi su una rideterminazione della pena, rinunciando di fatto agli altri motivi di impugnazione. L’accordo, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, cristallizza la situazione processuale.
La ricorrente, pur avendo beneficiato di una riduzione della pena grazie all’accordo, ha tentato di rimettere in discussione altri aspetti della sentenza. Questo comportamento è stato considerato dalla Cassazione in netto contrasto con la logica e la normativa che regola il concordato.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. La decisione si basa su una chiara previsione normativa, l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le motivazioni
Le motivazioni dei giudici sono nette e inequivocabili. La sentenza impugnata era il risultato di un accordo tra le parti, pubblica e privata, che avevano concordato sulla rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena. La pena stessa era stata concordemente proposta e successivamente applicata dalla Corte territoriale nei termini richiesti.
L’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, stabilisce esplicitamente che in questi casi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Aver presentato ricorso su punti a cui si era implicitamente rinunciato con l’accordo rende l’impugnazione priva di fondamento giuridico fin dall’origine.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia stabilisce un principio fondamentale: chi accetta un concordato in appello, beneficiando di una pena ridotta, non può successivamente impugnare la stessa sentenza per motivi diversi da quelli oggetto dell’accordo. Farlo comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza la stabilità degli accordi processuali e serve da monito contro l’uso strumentale delle impugnazioni.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
No, non è possibile ricorrere per motivi ai quali si è rinunciato tramite l’accordo. L’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. prevede che in tal caso il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in quattromila euro.
Perché la Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato?
Perché la sentenza d’appello era stata adottata sulla base di un accordo tra le parti (art. 599-bis c.p.p.), che implicava la rinuncia a tutti i motivi di appello non inerenti alla pena concordata. Pertanto, impugnare la sentenza per altri motivi è contrario alla logica dell’accordo stesso e alla legge.