Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di autosufficienza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Una recente sentenza della Suprema Corte ha chiarito ancora una volta le conseguenze di un ricorso inammissibile per genericità, sottolineando l’importanza del principio di autosufficienza. Questo principio impone al ricorrente di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza delle proprie censure, senza che il giudice debba ricercare autonomamente gli atti nei fascicoli processuali. Analizziamo il caso e le importanti conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa: dal Sequestro Preventivo all’Appello
La vicenda ha origine da un sequestro preventivo disposto nel 2019 sui beni di un soggetto, in relazione ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e indebita compensazione di crediti fiscali (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000). L’interessato presentava un’istanza di dissequestro, che veniva rigettata dal Tribunale di Gela. Successivamente, proponeva appello al Tribunale di Caltanissetta, ma anche questo veniva respinto.
Contro tale ultima ordinanza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi principali:
- Una presunta violazione di legge, sostenendo che il sequestro fosse stato mantenuto per il reato associativo, sebbene l’originario provvedimento e la richiesta del PM si riferissero solo ai reati fiscali.
- La violazione del principio del ne bis in idem, poiché sugli stessi beni gravava sia il sequestro preventivo penale sia una successiva confisca disposta in sede di prevenzione, configurando una duplicazione di misure.
Il Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per entrambi i motivi, fornendo importanti chiarimenti procedurali e sostanziali.
La Violazione del Principio di Autosufficienza
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato una carenza fondamentale: la genericità della doglianza. Il ricorrente non ha allegato al proprio ricorso né la richiesta cautelare del Pubblico Ministero né il provvedimento genetico del sequestro, ovvero gli atti che, a suo dire, avrebbero dimostrato l’erroneità della decisione impugnata.
I giudici hanno richiamato il consolidato principio della cosiddetta “autosufficienza del ricorso per cassazione”. Secondo tale principio, chi lamenta l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali ha l’onere di allegarli integralmente o di trascriverne il contenuto nel ricorso. Ciò permette alla Corte di legittimità di valutare la fondatezza della censura senza dover procedere a un esame diretto degli atti, che le è precluso. Non avendolo fatto, il ricorrente ha reso la sua doglianza generica e, pertanto, inammissibile.
Sequestro Preventivo e Confisca di Prevenzione: Nessuna Duplicazione
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che il rapporto tra una misura cautelare reale (come il sequestro preventivo) e una misura di prevenzione (come la confisca ex D.Lgs. 159/2011) non comporta automaticamente una preclusione.
Le due misure, infatti, perseguono finalità diverse e si basano su presupposti giuridici e fattuali differenti:
- Il sequestro preventivo penale è legato alla commissione di un reato e mira a impedirne le conseguenze.
- La confisca di prevenzione è legata alla pericolosità sociale del soggetto e mira a sottrargli patrimoni di origine illecita, anche a prescindere da una condanna.
Una preclusione processuale potrebbe sorgere solo se vi fosse identità del “decisum” (cioè della decisione) tra le stesse parti sulla medesima questione di fatto o di diritto, cosa che non si verifica in questo caso data la diversa natura dei due istituti.
le motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la declaratoria di inammissibilità del ricorso sulla base di due pilastri fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, ha evidenziato la violazione dell’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Il ricorrente, omettendo di allegare gli atti cruciali (come la domanda cautelare) su cui si fondava la sua doglianza, ha reso il motivo di ricorso non specifico e generico. Tale mancanza ha impedito alla Corte di valutare la fondatezza della censura, attivando il principio di autosufficienza, che impone al ricorrente l’onere di fornire tutti gli elementi per la decisione. In secondo luogo, riguardo alla coesistenza del sequestro preventivo e della confisca di prevenzione, la Corte ha applicato il principio secondo cui non vi è preclusione tra misure con finalità e presupposti differenti. Il sequestro penale e la confisca di prevenzione, avendo nature e scopi distinti, possono legittimamente insistere sugli stessi beni senza creare una duplicazione vietata dalla legge, a meno che non vi sia una perfetta identità di ‘decisum’ su una medesima questione, circostanza non ravvisata nel caso di specie. La decisione, pertanto, si fonda su un rigoroso rispetto delle regole procedurali e su una consolidata interpretazione giurisprudenziale del rapporto tra diverse misure ablative.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la genericità e la mancanza di specificità sono cause ostative all’accoglimento di un ricorso in Cassazione. L’onere di autosufficienza non è un mero formalismo, ma una regola essenziale per garantire il corretto funzionamento del giudizio di legittimità. La decisione stabilisce inoltre che non vi è un rapporto di preclusione automatica tra sequestro penale e confisca di prevenzione, potendo le due misure coesistere. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Perché il primo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorrente non ha allegato al ricorso gli atti processuali (la richiesta del PM e il provvedimento di sequestro) necessari a dimostrare la sua tesi, rendendo la sua doglianza generica e non valutabile dalla Corte.
Possono coesistere un sequestro preventivo penale e una confisca di prevenzione sugli stessi beni?
Sì, secondo la Corte possono coesistere. Le due misure hanno finalità e presupposti legali diversi: il sequestro è legato a un reato, mentre la confisca di prevenzione è legata alla pericolosità sociale della persona e all’origine illecita dei beni. Pertanto, non si configurano come una duplicazione vietata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa l’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende.