Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza n. 46517 del 2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa concludere definitivamente un percorso giudiziario, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile riproporre all’infinito le stesse argomentazioni già respinte. Questo caso, nato da un’accusa per violazione della legge sugli stupefacenti, si conclude con una condanna per il ricorrente non solo alla conferma della pena, ma anche al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria.
Il Percorso Giudiziario del Ricorrente
La vicenda processuale ha origine con una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Roma. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. La pena era stata determinata tenendo conto delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato.
Successivamente, la Corte d’Appello di Roma, a seguito di un precedente rinvio della Cassazione, aveva parzialmente riformato la sentenza. Il reato è stato riqualificato in una fattispecie di minore gravità (comma 5 dello stesso articolo 73), con una conseguente riduzione della pena. Tuttavia, i giudici d’appello avevano negato l’applicazione di un’ulteriore circostanza attenuante invocata dalla difesa, quella prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale (relativa all’integrale riparazione del danno).
È proprio contro questa mancata concessione che l’imputato ha deciso di presentare un ultimo ricorso in Cassazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della richiesta di applicazione dell’attenuante, poiché ha rilevato un vizio preliminare che ha troncato sul nascere ogni possibile discussione.
La decisione si basa su un punto cruciale: il ricorso presentato era meramente riproduttivo di censure e profili già ampiamente vagliati e motivatamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si è limitata a insistere sugli stessi punti già sconfessati.
Le Motivazioni: La Mera Riproduzione di Argomenti Già Valutati
La Corte Suprema ha chiarito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere all’infinito le valutazioni dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già esaminate e rigettate con argomentazioni corrette e logiche, esso perde la sua stessa funzione.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già spiegato nelle pagine della loro sentenza perché l’attenuante richiesta non potesse essere concessa. La Cassazione, rilevando che il ricorso non faceva altro che riproporre tali questioni senza evidenziare un vero errore di diritto, lo ha classificato come ricorso inammissibile. Questo meccanismo processuale serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga sommersa da impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di questa ordinanza sono significative. La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver azionato un’impugnazione priva di fondamento.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso, per essere ammissibile, deve sollevare questioni di legittimità nuove e specifiche, criticando in modo puntuale i vizi della sentenza impugnata, e non può limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti già dibattuti e risolti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e correttamente respinti dai Giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il punto centrale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il punto centrale del ricorso era la lamentela per la mancata applicazione della circostanza diminuente prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale, che la difesa riteneva applicabile al caso.