Ricorso inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 settembre 2024, ha fornito un chiaro esempio dei limiti del ricorso per cassazione, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a una rivalutazione del merito, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
I fatti del caso
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania del 19 dicembre 2023. Il ricorrente contestava la decisione di condanna, sollevando due motivi principali. Il primo criticava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo di fatto una lettura alternativa della vicenda. Il secondo motivo, invece, riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’inammissibilità di un ricorso generico
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le doglianze, qualificando il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che esso era formulato in modo generico e si limitava a sollecitare “alternativi percorsi valutativi inerenti al merito”. In altre parole, il ricorrente non individuava specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata, ma chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, dove il giudizio della Corte è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme e della logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito dei fatti.
La questione delle attenuanti generiche nel ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la decisione dei giudici d’appello di non concedere le attenuanti era basata su una valutazione non arbitraria dei precedenti a carico del ricorrente. La discrezionalità del giudice di merito nel concedere o negare tali circostanze è ampia e può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata. La decisione era, quindi, adeguatamente giustificata.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la dichiarazione di inammissibilità evidenziando che il primo motivo era generico e non si confrontava adeguatamente con il “quadro probatorio nitidamente rappresentato” dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, anziché contestare vizi specifici della sentenza, ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, che esula dalle competenze della Cassazione. Per il secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la decisione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche fosse fondata su elementi concreti (i precedenti penali) e non fosse frutto di una valutazione arbitraria, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le censure sono generiche, assertive o mirano a una rivalutazione del merito. La decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a una colpa del ricorrente, come nel caso di un ricorso presentato senza alcuna reale possibilità di accoglimento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico, se non individuano specifici vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata, o se mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, che è compito dei giudici di merito e non della Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se l’inammissibilità è dovuta a sua colpa (ad esempio, per motivi manifestamente infondati), anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Il giudice di merito è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, la concessione delle attenuanti generiche è una decisione discrezionale del giudice di merito. Egli valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato. La sua decisione può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o inesistente, come nel caso in cui si basi su elementi non arbitrari, quali i precedenti penali.