Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza delle regole procedurali e dei limiti del giudizio di legittimità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato a fallire, ribadendo principi fondamentali per chiunque operi nel diritto penale. L’ordinanza in esame analizza tre distinti ricorsi, tutti dichiarati inammissibili, fornendo una guida pratica sui motivi che non possono trovare accoglimento davanti ai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: Tre Ricorsi, Un Unico Epilogo
Tre individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso per Cassazione basandosi su diverse doglianze. Il primo lamentava la mancata applicazione di norme sul concorso di persone nel reato. Il secondo chiedeva il riconoscimento della continuazione con altri reati precedentemente giudicati. Il terzo, infine, contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e la congruità della pena inflitta. Nonostante la diversità dei motivi, la Corte ha respinto tutti i ricorsi con la medesima statuizione: inammissibilità.
Il Ricorso Inammissibile del Primo Imputato
Il primo ricorso è stato giudicato in parte non consentito e in parte aspecifico.
La mancata deduzione in appello
L’imputato aveva lamentato la mancata applicazione dell’attenuante del contributo di minima importanza (art. 114 c.p.). La Corte ha subito rilevato come tale questione non fosse mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio. Il codice di procedura penale (art. 606, comma 3) sancisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi non proposti in appello. Si tratta di una preclusione processuale che impedisce di introdurre per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni nuove.
L’aspecificità della censura sul concorso di persone
La seconda doglianza, relativa alla corretta qualificazione del suo concorso nel reato, è stata ritenuta aspecifica. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva spiegato in modo esauriente e logico perché egli dovesse essere considerato un concorrente a pieno titolo nel reato di rapina (art. 110 c.p.) e non un partecipe a un reato diverso e meno grave. Un ricorso è aspecifico quando si limita a riproporre le proprie tesi senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice di merito.
Il Ricorso Inammissibile per Mancata Continuazione
Il secondo ricorrente chiedeva di unificare i reati oggetto del presente procedimento con altri già giudicati, sotto il vincolo della continuazione (art. 81 c.p.). Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. I giudici di merito avevano già spiegato, con motivazione logica, l’assenza di elementi concreti che potessero dimostrare un’unica e preordinata ideazione criminosa, presupposto indispensabile per l’applicazione della continuazione.
Attenuanti e Determinazione della Pena: Un Altro Ricorso Inammissibile
Il terzo ricorso si concentrava su due aspetti: il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e la presunta eccessività della pena.
La valutazione sulla congruità del risarcimento
La Corte ha definito aspecifico il motivo sull’attenuante del risarcimento (art. 62 n. 6 c.p.). I giudici di merito avevano ritenuto incongruo l’importo offerto rispetto alla gravità del danno, sia patrimoniale che morale. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla congruità del risarcimento è una prerogativa del giudice di merito. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è supportato da una motivazione logica e coerente.
I limiti al sindacato sulla determinazione della pena
Infine, la doglianza sulla determinazione della pena è stata giudicata non consentita. Il ricorso mirava a una nuova valutazione sulla congruità della sanzione, un’operazione preclusa alla Cassazione. La Corte territoriale aveva motivato la scelta di una pena di poco superiore al minimo edittale in base alla capacità a delinquere dell’imputato e alla gravità dei fatti. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ricordare che l’obbligo di una motivazione rafforzata sulla pena sussiste solo quando ci si discosta significativamente dai minimi edittali, cosa non avvenuta in questo caso.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, attraverso questa ordinanza, traccia una linea netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti o l’adeguatezza delle valutazioni discrezionali del giudice, come la quantificazione della pena o la congruità di un risarcimento. I motivi di ricorso devono essere specifici, confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata e, soprattutto, devono vertere su questioni di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, non sulla semplice riproposizione di tesi già respinte.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’impugnazione sia strutturata nel rispetto rigoroso dei paletti procedurali. È necessario aver sollevato le questioni nei gradi di merito, formulare censure specifiche e pertinenti che attacchino la logica giuridica della decisione e non il suo contenuto fattuale, e infine riconoscere che la valutazione discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta la conseguenza tangibile di un’impugnazione che non rispetta tali confini.
Perché un motivo di ricorso non sollevato in appello viene dichiarato inammissibile in Cassazione?
Perché l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce una preclusione, impedendo di presentare per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni che non sono state sottoposte all’esame del giudice d’appello.
In quali casi la Corte di Cassazione può sindacare la determinazione della pena decisa dal giudice di merito?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria, oppure se il giudice si è basato su criteri errati o non pertinenti. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, specie se questa non si discosta significativamente dal minimo edittale.
La valutazione sulla congruità del risarcimento del danno ai fini dell’attenuante può essere contestata in Cassazione?
No, la valutazione sulla congruità del risarcimento del danno è un giudizio di merito che spetta al giudice. Non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia supportata da una motivazione congrua e logica, come avvenuto nel caso di specie.