Ricorso inammissibile per guida senza patente: la Cassazione conferma la condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo non può trovare accoglimento. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per il reato di guida senza patente, il quale ha tentato la via del ricorso in Cassazione vedendoselo respingere con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia offre spunti importanti sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso e sulle conseguenze di un’impugnazione manifestamente infondata.
I fatti del processo
Il procedimento ha origine dalla condanna di un uomo, emessa dal Tribunale nel 2022 e integralmente confermata dalla Corte d’Appello nel gennaio 2024. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente, un fatto commesso nell’ottobre del 2020.
Tramite il proprio difensore, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando sia la violazione di legge (in riferimento all’art. 116 del Codice della Strada) sia un vizio di motivazione della sentenza d’appello. In particolare, il ricorrente sosteneva che la decisione fosse illogica e insufficiente. La difesa ha anche insistito sull’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ritenendo che ne sussistessero i presupposti, sia per la lieve entità del reato in sé, sia per le condizioni personali e di salute documentate.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo i giudici supremi, la sentenza della Corte d’Appello era basata su una motivazione appropriata, fondata su elementi probatori significativi e priva di vizi logico-giuridici.
Il ricorso, al contrario, è stato giudicato come una serie di deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata contro la decisione impugnata. La Corte ha sottolineato come le doglianze fossero una mera reiterazione di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti, con argomenti corretti, dai giudici dei gradi di merito. In sostanza, il ricorso non presentava una critica specifica alle argomentazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse questioni.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte in appello. Deve, invece, individuare e criticare in modo specifico i presunti errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che il ricorrente non aveva mosso critiche puntuali alla sentenza di secondo grado, ma si era limitato a riaffermare la propria posizione. Questa modalità di impugnazione rende il ricorso inammissibile perché non consente alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Tale sanzione è prevista a meno che non si ravvisi un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, ipotesi esclusa nel caso in esame.
Le conclusioni
La decisione in commento è un monito sulla necessità di formulare ricorsi per cassazione con rigore tecnico e specificità. Non è sufficiente dissentire dalla decisione dei giudici di merito; è indispensabile articolare una critica precisa e argomentata che metta in luce gli specifici errori di diritto o i vizi logici che inficerebbero la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, confermando la definitività della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni presentate erano vaghe, non specifiche e si limitavano a ripetere censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza formulare una critica puntuale e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità, in assenza di colpa nella sua determinazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti, come la richiesta di non punibilità per tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha stabilito che il ricorso non era idoneo a provocare un esame nel merito, poiché le doglianze erano meramente ripetitive di profili già adeguatamente valutati e respinti con motivazioni corrette dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.