Ricorso Inammissibile: Quando la Critica alla Sentenza non Basta
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti dell’impugnazione e la natura del ricorso inammissibile nel processo penale. La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente una critica generica alla motivazione della sentenza di merito per ottenere un nuovo giudizio, soprattutto quando si tocca il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’oggetto della doglianza era, presumibilmente, la valutazione compiuta dai giudici di merito riguardo alla determinazione della pena. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi, non sollevava vizi specifici o palesi errori di diritto, ma si limitava a criticare le modalità con cui il giudice aveva motivato la sua decisione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello preliminare, sancendo che l’impugnazione proposta non possedeva i requisiti minimi per essere esaminata. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che sottolinea la serietà e il rigore con cui vengono valutati i ricorsi presentati alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni. La Corte ha spiegato che la valutazione della pena, basata sui criteri dell’articolo 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo), rientra pienamente nei poteri discrezionali del giudice di merito. Non è necessario, secondo la Cassazione, che il giudice analizzi in modo dettagliato e pedissequo ogni singolo elemento previsto dalla norma; è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti più rilevanti per la decisione.
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si basava su mere “clausole di stile”, ovvero su contestazioni generiche che non individuavano un vizio logico o giuridico specifico nella motivazione della sentenza impugnata. Contestare le forme di estrinsecazione del comportamento incriminato o il bisogno di pena in termini astratti non è sufficiente. La valutazione sulla gravità del fatto e sulla congruità della pena, se correttamente motivata senza illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intero merito della vicenda. Per ottenere un annullamento, è necessario evidenziare vizi specifici, come l’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Una semplice critica all’apprezzamento del giudice, seppur legittima, non può portare a un ricorso inammissibile. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su basi giuridiche solide e non su generiche lamentele, pena la loro immediata reiezione con conseguente condanna alle spese.
È possibile contestare una sentenza penale basandosi solo su critiche generiche alla sua motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso basato su mere ‘clausole di stile’ e critiche generiche, senza individuare vizi logici o giuridici specifici, è inammissibile.
Qual è il margine di discrezionalità del giudice nel determinare la pena?
Il giudice ha un ampio potere discrezionale, basato sull’art. 133 c.p., nel valutare la gravità del reato e la personalità dell’imputato. È sufficiente che motivi la sua scelta indicando gli elementi ritenuti rilevanti, senza dover analizzare ogni singolo aspetto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.