Ricorso Inammissibile: La Specificità come Requisito Essenziale in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24970 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e non generici. In caso contrario, il risultato è la dichiarazione di ricorso inammissibile, che preclude l’esame nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto con strappo, pronunciata dal Tribunale di Nola. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare l’affermazione della sua responsabilità penale.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il ricorrente ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato una carenza fondamentale nel modo in cui il ricorso è stato formulato. Secondo i giudici, il motivo presentato era “generico per indeterminatezza”.
In pratica, l’atto di impugnazione non indicava in modo chiaro e preciso quali fossero gli elementi della sentenza impugnata che si intendevano contestare e le ragioni di tale critica. Si trattava di una censura formulata in termini astratti, che non si confrontava specificamente con la motivazione, ritenuta dalla Corte logicamente corretta e ben argomentata.
Le Motivazioni: la Ragione del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La ratio di questa disposizione è chiara: il giudice dell’impugnazione non può e non deve ricercare autonomamente i motivi di doglianza. È compito della parte che impugna individuare con precisione i punti della decisione che ritiene errati e spiegare perché. Un ricorso generico, che si limita a una critica vaga senza indicare gli elementi concreti su cui si fonda, impedisce al giudice di esercitare il proprio sindacato.
Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta congrua, il ricorrente non ha fornito gli strumenti per individuare i presunti vizi, rendendo il suo ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale della tecnica redazionale negli atti processuali. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere un atto chirurgico, capace di evidenziare in modo inequivocabile le presunte falle logiche o giuridiche della decisione impugnata. In assenza di tale specificità, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora che ne venga esaminato il contenuto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza entrare nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava, come richiesto dalla legge, gli elementi concreti e le ragioni per cui la motivazione della sentenza precedente era considerata errata.
Quali sono i requisiti di un ricorso in Cassazione secondo la legge?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare in modo specifico i motivi di critica, evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che lo sostengono. Una critica generica non è sufficiente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna per furto con strappo è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.