Ricorso inammissibile: quando la critica alla pena non basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione di una sentenza, in particolare quando l’oggetto della contestazione è la quantificazione della pena. Il caso analizzato porta alla dichiarazione di un ricorso inammissibile, poiché le doglianze presentate non rientravano nei vizi di motivazione censurabili in sede di legittimità, ma si traducevano in una mera critica alla valutazione del giudice.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con due distinte sentenze, aveva richiesto e ottenuto l’applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati. Il giudice dell’esecuzione aveva quindi ricalcolato la pena complessiva, fissandola in tre anni e tre mesi di reclusione. Insoddisfatto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice avesse commesso un errore nel calcolo e, soprattutto, che avesse omesso di motivare adeguatamente i criteri utilizzati per quantificare gli aumenti di pena per i cosiddetti ‘reati satellite’.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, il giudice dell’esecuzione non era affatto incorso nel vizio di motivazione lamentato. Al contrario, aveva fornito una giustificazione autonoma e distinta per gli aumenti di pena relativi a ciascun reato satellite, motivando la loro entità in modo esplicito e specifico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra un vizio di motivazione reale e una semplice critica all’iter logico del giudice. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i motivi di ricorso non possono attaccare la ‘persuasività’, ‘l’inadeguatezza’ o la ‘mancanza di rigore’ della motivazione. I soli vizi deducibili sono:
- Mancanza della motivazione: quando il giudice non fornisce alcuna spiegazione.
- Manifesta illogicità: quando il ragionamento è palesemente contrario alle regole della logica.
- Contraddittorietà: quando la motivazione presenta affermazioni inconciliabili tra loro o con atti del processo.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato nessuno di questi difetti, ma ha tentato di rimettere in discussione la valutazione discrezionale del giudice sulla congruità della pena, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente basato la sua decisione su elementi concreti, come le modalità di commissione dei reati e la durata del delitto di maltrattamenti. Inoltre, si era riportato alle valutazioni, ritenute condivisibili, già espresse dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. Questo approccio è stato considerato sufficiente a fornire una giustificazione adeguata e non illogica alla pena inflitta. Dichiarare il ricorso inammissibile è stata, quindi, una conseguenza inevitabile, in quanto le censure sollevate miravano a una rivalutazione del merito della decisione, preclusa alla Corte di Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la congruità della pena. Per ottenere l’annullamento di una decisione per vizio di motivazione, è necessario dimostrare un difetto grave e palese nel ragionamento del giudice, non semplicemente un disaccordo con le sue conclusioni. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a sottolineare la futilità di un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Quando un ricorso contro la quantificazione della pena viene considerato inammissibile?
Quando non si contesta una mancanza totale, una manifesta illogicità o una contraddittorietà della motivazione, ma ci si limita a criticare la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità del ragionamento del giudice del merito.
È sufficiente per il giudice dell’esecuzione richiamare le valutazioni dei giudici precedenti per motivare la pena?
Sì, la Corte ha ritenuto sufficiente che il giudice dell’esecuzione abbia indicato in modo autonomo gli aumenti per i reati satellite, motivandoli richiamando le modalità dei fatti e le valutazioni dei giudici della cognizione, qualora queste siano ritenute condivisibili.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in 3.000,00 euro.