Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi e delle ragioni che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda due imputati che, dopo la conferma della loro condanna in appello, si sono rivolti alla Suprema Corte sollevando diverse questioni procedurali e di merito. Tuttavia, i giudici hanno respinto tutte le doglianze, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia che aveva confermato la loro condanna emessa in primo grado. I ricorrenti basavano la loro difesa su quattro motivi principali, sperando di ottenere un annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso
I ricorrenti hanno articolato la loro impugnazione su quattro punti critici:
- Mancata dichiarazione di improcedibilità: Sostenevano un errore nella qualificazione dell’atto iniziale come ‘denuncia-querela’, chiedendo che il procedimento venisse dichiarato improcedibile per difetto di querela.
- Inutilizzabilità di atti di polizia giudiziaria: Contestavano l’uso di un’annotazione di polizia giudiziaria contenente le dichiarazioni di uno degli imputati, ritenendola non utilizzabile nel processo.
- Vizio di motivazione sulla responsabilità: Lamentavano una motivazione carente riguardo all’affermazione della loro colpevolezza per i reati ascritti.
- Errata valutazione delle prove: Criticavano il modo in cui i giudici di merito avevano valutato gli elementi probatori a loro carico.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo alla conclusione che l’intero ricorso fosse inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di legittimità (proprio della Cassazione) dal giudizio di merito (dei primi due gradi).
Il Primo e Secondo Motivo: Infondatezza Manifesta
I primi due motivi sono stati qualificati come ‘manifestamente infondati’. Per quanto riguarda la querela, la Corte ha rilevato che un verbale di integrazione della denuncia chiariva in modo inequivocabile la corretta qualificazione dell’atto, smentendo la tesi difensiva. Per l’inutilizzabilità dell’annotazione, i giudici hanno sottolineato due aspetti: primo, vi era stato il consenso delle parti all’acquisizione dell’atto ai sensi dell’art. 493, co. 3, c.p.p.; secondo, e più in generale, la difesa non aveva specificato quali atti fossero viziati e quale fosse la loro incidenza decisiva sul compendio probatorio, rendendo il motivo generico e, quindi, inammissibile, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Il Terzo e Quarto Motivo: Censure di Fatto
I motivi relativi alla responsabilità e alla valutazione delle prove sono stati giudicati inammissibili perché costituivano ‘censure versate in fatto’. In altre parole, i ricorrenti non stavano denunciando un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma stavano proponendo una rilettura alternativa delle prove. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione ribadendo un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito. Non è possibile utilizzare questo strumento per sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove. Le censure devono riguardare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto di motivazione palese e decisivo, e non possono limitarsi a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici dei gradi precedenti. La genericità dei motivi, l’assenza di indicazioni specifiche sull’impatto degli presunti vizi e la proposizione di censure di fatto sono tutti elementi che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è necessario formulare motivi specifici, pertinenti ai vizi di legittimità e non mirati a una semplice rivalutazione del merito. La manifesta infondatezza delle questioni procedurali e la natura fattuale delle critiche alla valutazione probatoria hanno portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un’impugnazione nel rispetto dei limiti imposti dal codice di rito.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o propongono censure di fatto, cioè mirano a una rivalutazione delle prove che è preclusa al giudice di legittimità.
Cosa deve fare la parte che lamenta l’inutilizzabilità di un atto processuale?
Secondo la giurisprudenza citata, la parte deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza decisiva sul complessivo compendio probatorio. In assenza di tali precisazioni, il motivo è considerato generico e quindi inammissibile.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Il ricorso è ammesso solo per vizi di legittimità (errori di diritto) o per vizi di motivazione che siano evidenti e decisivi, non per contestare l’apprezzamento dei fatti.