Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso della Recidiva Contestata
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Quando un appello si spinge oltre i limiti consentiti, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, la Corte di Cassazione interviene per ribadire il proprio ruolo di garante della corretta applicazione della legge, e non di terzo grado di merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio questi principi.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. La decisione di secondo grado aveva confermato la condanna, inclusa l’applicazione dell’aggravante della recidiva. La difesa ha deciso di impugnare tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un’asserita violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla conferma della recidiva. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione, commettendo un errore di valutazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 36026 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito non è rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e completa.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’unica censura mossa dalla ricorrente, relativa alla recidiva, era infondata. La decisione della Corte d’Appello, infatti, appariva immediatamente immune da critiche. I giudici di secondo grado, secondo la Cassazione, non erano incorsi in erronee interpretazioni della legge, avevano fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” e avevano esaminato in modo adeguato le argomentazioni difensive.
In sostanza, il ricorso non evidenziava un vero errore di diritto, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione del punto contestato, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Per questi motivi, il tentativo di rimettere in discussione il giudizio di merito è stato ritenuto non censurabile in quella sede, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono duplici. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Perugia diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 Euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: un ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di pura legittimità (violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione), altrimenti è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con ulteriori oneri economici per chi lo ha proposto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità, come violazioni di legge o vizi di motivazione, ma mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito della decisione sulla recidiva, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla decisione della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse corretta, in quanto sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, e basata su una corretta interpretazione delle norme di riferimento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 3.000 Euro.