Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Censure Generiche non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando le doglianze sono generiche e ripetitive. Il caso riguarda due persone condannate in primo e secondo grado per furto pluriaggravato, la cui ultima speranza di ribaltare la decisione si è infranta contro i rigorosi paletti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d’Appello per concorso in furto consumato pluriaggravato. La condanna prevedeva, oltre alla pena detentiva, il risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione tramite i loro difensori. Le censure mosse erano diverse: uno degli imputati si doleva esclusivamente del trattamento sanzionatorio, contestando le aggravanti, il mancato riconoscimento di un’attenuante e il bilanciamento delle circostanze; l’altro, invece, contestava sia la sua responsabilità penale sia l’entità della pena.
L’Ordinanza della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione dei giudici di legittimità si basa su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. I ricorsi presentati, secondo la Corte, non assolvevano a questa funzione critica.
La Funzione Specifica del Ricorso per Cassazione
I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni dei ricorrenti fossero mere deduzioni “vaghe e non specifiche”. Anziché formulare una critica argomentata e puntuale contro le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, i difensori si erano limitati a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte nei gradi di merito. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché non individua un vizio di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) ma mira, in sostanza, a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che la pronuncia della Corte d’Appello era supportata da una motivazione appropriata, basata su significative acquisizioni probatorie e priva di vizi logico-giuridici. Sia la declaratoria di responsabilità penale che la qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione del trattamento sanzionatorio erano sorrette da argomentazioni sufficienti e non illogiche. Di fronte a una motivazione così solida, i ricorsi si sono rivelati meri tentativi di reiterare profili di censura già disattesi, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’esito del giudizio è una chiara indicazione per la pratica forense: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, volto a scardinare la tenuta logico-giuridica della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente lamentarsi della decisione o riproporre le stesse difese. La conseguenza di un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, in assenza di colpa nella sua determinazione, è la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascuno.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati perché presentavano deduzioni vaghe, non specifiche e meramente reiterative di censure già esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Mancava una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
È sufficiente lamentare la severità della pena in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. Come emerge dall’ordinanza, se la motivazione della sentenza di merito sul trattamento sanzionatorio è sufficiente e non illogica, una generica lamentela sulla severità della pena non costituisce un valido motivo di ricorso in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, la cui misura è determinata dal giudice.