Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una sentenza di condanna, ma richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, non solo preclude la possibilità di un riesame, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo caso offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di impugnazione possa trasformarsi in un esito sfavorevole e oneroso.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 2 c.p.). L’imputato era stato ritenuto colpevole sia dal Tribunale di primo grado, con sentenza del 3 marzo 2023, sia dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la decisione il 6 febbraio 2024. La pena inflitta era di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre a 400,00 euro di multa.
Non rassegnato alla condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, sostenendo che avrebbe dovuto essere pronunciata una sentenza di proscioglimento in suo favore.
Il Motivo del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorso si fondava su un’unica argomentazione, considerata dalla Suprema Corte manifestamente infondata. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non prosciogliere l’imputato, senza però articolare in modo specifico e puntuale le ragioni di tale presunto errore.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 ottobre 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e non ha lasciato spazio a un esame nel merito della questione, concentrandosi unicamente sui vizi procedurali dell’impugnazione.
Le motivazioni: perché il ricorso inammissibile è stato respinto?
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il motivo proposto era del tutto ‘generico ed aspecifico’. In altre parole, il ricorrente non ha adeguatamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi. L’atto di impugnazione si limitava a enunciare una violazione di legge senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di lagnanze già esaminate e respinte nei gradi di merito. Deve, invece, individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata e dimostrare come questo abbia inciso sulla decisione. Mancando questa specificità, il ricorso diventa uno strumento inefficace e, per l’appunto, inammissibile. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta immune da vizi logico-giuridici, giustificando pienamente sia l’affermazione di responsabilità penale sia la congruità della pena.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche della decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e più gravoso, il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, prevista per legge in caso di inammissibilità del ricorso, serve a scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte senza la dovuta diligenza. La Corte ha citato la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, sottolineando che non sussistevano ragioni per esonerare il ricorrente da tale pagamento. Questo caso, quindi, funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e giuridicamente fondati per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Non specificava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto contro la sentenza impugnata e non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625, numero 2, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.