Ricorso Generico: la Cassazione Sancisce l’Inammissibilità
L’ordinanza n. 32514/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sanzionando duramente la presentazione di un ricorso generico. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile l’impugnazione di un soggetto condannato per la violazione della sorveglianza speciale, poiché i motivi addotti erano completamente slegati dalla vicenda oggetto del giudizio. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione deve contenere censure specifiche e pertinenti, non argomentazioni astratte o relative ad altri fatti.
I Fatti di Causa: Violazione della Sorveglianza Speciale
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tra le prescrizioni imposte, vi era il divieto di allontanarsi dal territorio del proprio comune di residenza. Tuttavia, in data 14 novembre 2022, l’uomo veniva sorpreso dalle forze dell’ordine all’interno di un altro comune, in palese violazione delle disposizioni del giudice.
A seguito di questo accertamento, veniva avviato un procedimento penale che si concludeva con una sentenza di condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta il 16 ottobre 2023.
L’Appello e il Problema del Ricorso Generico
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava una grave anomalia. Sebbene indicasse correttamente gli estremi della sentenza impugnata, i motivi di ricorso articolati erano del tutto privi di collegamento con i fatti contestati. Le censure, infatti, sembravano fare riferimento a un’altra e successiva violazione delle prescrizioni, rendendo l’intero atto d’appello irrilevante per il caso in esame. La Corte ha definito questa caratteristica come un “insuperabile connotato di genericità”, poiché le argomentazioni non criticavano in alcun modo la decisione per la quale si chiedeva l’annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni
La Corte ha rilevato che un ricorso generico, ovvero un’impugnazione i cui motivi sono scollegati dalla decisione impugnata, non può essere esaminato. L’atto di appello deve contenere critiche specifiche contro i punti della sentenza che si intendono contestare. Se le argomentazioni sono estranee alla vicenda processuale, come nel caso di specie, il ricorso è affetto da un vizio insanabile che ne determina l’immediata declaratoria di inammissibilità. Non è compito del giudice interpretare o cercare di collegare argomenti palesemente pertinenti ad altre vicende.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono significative. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che possano escludere la colpa nella proposizione di un’impugnazione così palesemente infondata, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e pertinenti, pena severe sanzioni procedurali ed economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ‘ricorso generico’, ovvero i motivi presentati erano completamente scollegati e non pertinenti ai fatti e alla decisione della sentenza che si intendeva impugnare.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Secondo questa ordinanza, un ‘ricorso generico’ è un’impugnazione che articola censure prive di qualsiasi collegamento con la vicenda oggetto di addebito, riferendosi presumibilmente ad altre violazioni, e che risulta quindi priva della specificità richiesta per legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la Corte ha ritenuto sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.