Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione, ribadendo un principio consolidato: un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse doglianze dell’appello senza un confronto critico con la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce. La condanna in secondo grado era motivata da una serie di comportamenti illeciti: la guida di un veicolo privo di copertura assicurativa, la violazione delle misure emergenziali anti Covid-19 allora in vigore e l’intenzione di recarsi in un altro comune per acquistare sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello aveva ritenuto la condotta sufficientemente grave da negare le attenuanti generiche e applicare la recidiva, basando la propria decisione su una motivazione ritenuta persuasiva.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso generico
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del ricorso come meramente ripetitivo e generico. I giudici di legittimità hanno osservato che l’appellante non ha mosso critiche specifiche alla struttura argomentativa della sentenza di secondo grado. Al contrario, si è limitato a riproporre pedissequamente le stesse censure già dedotte nei motivi di appello, affidandosi a rilievi di tipo auto-assertivo.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, a fronte di una motivazione persuasiva da parte dei giudici di merito, il ricorso per Cassazione deve contenere specifiche confutazioni delle argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente insistere sul fatto che la condotta non sarebbe grave al punto da giustificare il diniego delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva. Un simile approccio, privo di un’analisi critica della decisione di secondo grado, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Cassazione ha richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019) per rafforzare il principio secondo cui la mera riproposizione delle censure già esaminate e respinte in appello non costituisce un valido motivo di ricorso. L’esito è stato quindi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Conclusioni
Questa pronuncia serve da monito per la redazione degli atti di impugnazione. Per superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione, è indispensabile che il ricorso non si limiti a una sterile ripetizione degli argomenti precedenti. È necessario, invece, articolare critiche puntuali, logiche e giuridiche rivolte specificamente contro la motivazione della sentenza che si intende impugnare. In assenza di questo confronto critico, il ricorso è destinato a essere rigettato per genericità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato un ricorso generico, ovvero si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Per la Corte, un ricorso è generico quando non contiene specifiche confutazioni delle argomentazioni dei giudici del grado precedente, ma si affida a rilievi auto-assertivi e alla mera ripetizione di censure già respinte, risultando così manifestamente infondato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.