Ricorso Generico: la Cassazione Spiega l’Inammissibilità
Quando si presenta un ricorso contro una decisione del giudice, non è sufficiente manifestare il proprio disaccordo. È necessario che le critiche siano specifiche e pertinenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni del ricorso generico, sanzionandolo con l’inammissibilità. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando impugnazioni pretestuose o non adeguatamente motivate.
Il Caso: dall’Obbligo di Dimora al Ricorso in Cassazione
La vicenda riguarda due persone indagate per reati legati agli stupefacenti, ai sensi della normativa vigente. A seguito delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Avellino aveva disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.
Contro tale provvedimento, gli indagati hanno presentato un’istanza di riesame al Tribunale della Libertà di Napoli, che ha però confermato la misura. Non soddisfatti, hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sostenevano che il Tribunale del riesame si fosse limitato a richiamare la decisione del GIP senza fornire un’autonoma e valida argomentazione a sostegno della gravità degli indizi di colpevolezza.
La Valutazione del Ricorso Generico da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi proposti del tutto inammissibili. Il punto centrale della decisione risiede nella natura del ricorso generico. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, un motivo di ricorso è considerato generico non solo quando è vago e indeterminato, ma anche quando manca di una necessaria correlazione con le ragioni specifiche poste a fondamento del provvedimento che si sta impugnando.
Nel caso di specie, i ricorsi si limitavano a esprimere una mera “non condivisione” della decisione del Tribunale, senza però confutare in modo specifico l’adeguatezza delle motivazioni addotte dal giudice del riesame. Non è sufficiente, per gli Ermellini, elencare circostanze di fatto che si ritengono trascurate; è invece indispensabile attaccare logicamente e giuridicamente il ragionamento del provvedimento impugnato.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha chiarito che i ricorsi erano inammissibili perché difettavano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. I motivi di un ricorso devono confrontarsi direttamente con l’argomentazione del giudice precedente, non possono essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati o una generica lamentela. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio secondo cui non è viziata l’ordinanza del Tribunale del riesame che conferma un provvedimento impugnato recependo le argomentazioni del primo giudice (la cosiddetta motivazione per relationem). In questi casi, le due motivazioni si integrano a vicenda, formando un unico corpo argomentativo che deve essere contestato nel suo complesso.
Le conclusioni
La decisione sancisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: la specificità dei motivi è un requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso. Un ricorso generico, che non dialoga criticamente con la decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione mirati, pertinenti e giuridicamente fondati, evitando contestazioni astratte o non pertinenti.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un ricorso è ritenuto generico non solo quando i motivi sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni specifiche che fondano il provvedimento impugnato. In pratica, se non contesta puntualmente il ragionamento del giudice, è generico.
Il Tribunale del riesame può confermare una misura cautelare richiamando le motivazioni del primo giudice?
Sì. Secondo la sentenza, non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impugnato recependo le argomentazioni del primo giudice. In tal caso, le due motivazioni si integrano a vicenda.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.