Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione in ambito penale richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, privo di argomentazioni dettagliate, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Con la recente ordinanza n. 13688 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso e condannando l’imputato al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, normativa che disciplina gli stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza e il proprio proscioglimento. Tuttavia, il ricorso è stato redatto in termini molto ampi e non circostanziati.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente dichiarato inammissibile. La Corte ha riscontrato una “assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso”. In pratica, l’imputato si era limitato a invocare l’annullamento della sentenza senza specificare in modo chiaro e dettagliato quali fossero le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, contravvenendo a un requisito essenziale previsto dal codice di procedura penale.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
La decisione della Cassazione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’obiettivo è duplice: permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali aspetti della decisione precedente vengono contestati e garantire alla controparte il diritto di difendersi in modo efficace.
Un ricorso generico impedisce questo processo, trasformandosi in una mera contestazione apodittica della sentenza, senza fornire al giudice gli strumenti per una valutazione di merito.
Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La conseguenza diretta della violazione dell’art. 581 c.p.p. è l’inammissibilità dell’impugnazione, come previsto dall’art. 591 c.p.p. A sua volta, la declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha fissato tale somma in tremila euro, ritenendo che non vi fossero elementi per giustificare la proposizione del ricorso senza colpa.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il ricorrente non avesse individuato né analizzato “alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum”. Le affermazioni contenute nel ricorso sono state definite “apodittiche”, ovvero presentate come verità evidenti senza alcuna dimostrazione o argomentazione a supporto. Questa carenza strutturale ha reso impossibile per la Corte procedere a un esame nel merito delle doglianze. La Suprema Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa da parte del ricorrente nella proposizione del gravame, circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto e per i loro assistiti. La redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima diligenza e precisione. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una generica lamentela contro la sentenza sfavorevole. Deve, al contrario, essere un’analisi critica e puntuale, che individui specifici vizi di legge o di motivazione. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un ulteriore onere economico a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “assoluta genericità”. L’imputato non ha indicato in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, come invece richiesto dall’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa richiede la legge per un’impugnazione valida?
La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che l’atto di impugnazione contenga una specifica indicazione dei motivi, specificando le ragioni di diritto e i fatti che supportano ogni richiesta, per consentire al giudice di comprendere le censure mosse alla decisione impugnata.