Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Espulsione
Con la recente sentenza n. 29380/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Un ricorso generico, basato su affermazioni non provate, non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso in esame riguardava la misura di sicurezza dell’espulsione disposta nei confronti di un cittadino straniero condannato per rapina aggravata.
I Fatti del Caso
Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Torino aveva applicato a un individuo, originario della Moldavia, la pena di tre anni e sette mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per il reato di rapina aggravata in concorso. Oltre alla pena detentiva, il giudice aveva disposto la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, come previsto dalla normativa sull’immigrazione.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, contestando unicamente la legalità della misura di sicurezza dell’espulsione. La tesi difensiva sosteneva che l’espulsione fosse illegittima in quanto l’imputato sarebbe ‘cittadino italiano dal 2013’.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se l’imputato fosse o meno cittadino italiano), ma si ferma a un livello precedente, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il problema del ricorso generico
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella natura del ricorso generico. La difesa si è limitata ad affermare una circostanza – la cittadinanza italiana – senza indicare alcun atto o documento dal quale tale status potesse essere verificato. Un’affermazione di questo tipo, priva di qualsiasi supporto probatorio o anche solo di un’indicazione su dove reperire la prova, è considerata ‘generica’ e, come tale, non idonea a introdurre validamente una questione davanti alla Corte.
I giudici hanno inoltre osservato che l’unico elemento agli atti era un verbale di identificazione dal quale risultava che l’imputato era in possesso di una carta d’identità rilasciata dal Comune di Torino. Tuttavia, come correttamente sottolineato nella sentenza, questo documento non è di per sé prova della cittadinanza, potendo essere rilasciato anche a cittadini stranieri regolarmente residenti.
Conclusioni: le conseguenze pratiche
Questa sentenza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, quando si impugna un provvedimento giudiziario, non è sufficiente enunciare un principio o affermare un fatto: è indispensabile specificare dettagliatamente le ragioni di diritto e di fatto della propria contestazione, indicando le prove a sostegno. In secondo luogo, la presentazione di un ricorso generico e manifestamente infondato non è priva di conseguenze. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede, infatti, che in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente sia condannato non solo alle spese del procedimento, ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, proprio per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario con un’impugnazione palesemente difettosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. La difesa ha sostenuto che l’imputato fosse cittadino italiano senza fornire alcun documento o indicazione per provare tale affermazione, rendendo il motivo di impugnazione vago e non specifico.
Possedere una carta d’identità italiana è prova sufficiente della cittadinanza?
No. La sentenza chiarisce che il possesso di una carta d’identità rilasciata da un comune italiano non dimostra la cittadinanza, in quanto tale documento può essere ottenuto anche da un cittadino straniero regolarmente residente sul territorio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.