Ricorso Generico in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un ricorso generico in Cassazione rappresenta uno degli errori più comuni e gravi che possono compromettere un’impugnazione. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 47473 del 2023, offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bari, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati erano principalmente due: la manifesta illogicità della sentenza per non aver qualificato il fatto come ‘tentativo’ e il mancato riconoscimento di una circostanza diminuente prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione giuridica dei fatti, ma lo faceva, secondo la Suprema Corte, in modo non adeguato.
I Requisiti di un Ricorso e il Problema del Ricorso Generico in Cassazione
Il Codice di procedura penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce un requisito fondamentale per la validità di un’impugnazione: l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo significa che non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia o l’illogicità di una sentenza. È necessario, invece, individuare con precisione i passaggi della motivazione che si contestano e spiegare perché sono errati, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione.
Un ricorso generico in Cassazione è proprio questo: un atto che si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte, senza attaccare specificamente la logica del provvedimento impugnato. Non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i vizi concreti della decisione e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile proprio per la sua intrinseca genericità. I giudici hanno osservato che l’appellante non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta” (in particolare nelle pagine 2 e 3 della sentenza), il ricorso si limitava a una critica vaga, senza fornire elementi concreti per contestarla. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio sindacato, poiché non erano stati chiaramente individuati i rilievi mossi alla sentenza.
Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della questione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la specificità è un requisito non negoziabile dell’atto di impugnazione. Un ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, chi intende impugnare una sentenza deve formulare censure precise, dettagliate e pertinenti, dimostrando di aver compreso e analizzato criticamente la decisione che intende contestare. In caso contrario, il rischio concreto è quello di veder naufragare le proprie istanze in una declaratoria di inammissibilità per genericità, con un aggravio di spese a proprio carico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi specifici alla base della censura, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa contestava il ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente contestava la manifesta illogicità della sentenza di secondo grado in relazione a due punti: il mancato riconoscimento della fattispecie del tentativo e della circostanza diminuente di cui all’art. 62 n. 4 del codice penale.