Ricorso Generico: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come un ricorso generico sia destinato a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità. La Suprema Corte ha confermato la condanna di un imputato per ricettazione e truffa, chiarendo che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito per rivalutare le prove.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale per una serie di reati di ricettazione di assegni di provenienza illecita e di truffa, commessi in un arco temporale di circa tre anni. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, rideterminava la pena ma confermava integralmente la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando diverse censure che, nella loro sostanza, contestavano la valutazione delle prove e la logicità della motivazione che aveva portato alla condanna.
I Motivi del Ricorso e il concetto di Ricorso Generico
La difesa dell’imputato lamentava principalmente:
- Errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
- Erronea valutazione delle prove, ritenendo solo presunta la consapevolezza della provenienza illecita dei titoli di credito.
- Violazioni di legge e illogicità della decisione, che avrebbero dovuto condurre a un’assoluzione, anche per insufficienza di prove.
- Mancata riduzione della pena e concessione di ulteriori benefici.
Questi motivi, seppur formalmente distinti, miravano tutti a contestare il ragionamento probatorio dei giudici di merito, senza però individuare un vizio specifico e decisivo come richiesto dalla legge.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La ragione fondamentale risiede nella sua natura di ricorso generico, ovvero un atto privo dei requisiti di specificità prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Secondo gli Ermellini, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici che fondavano la sua censura, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato. In pratica, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte in appello, auspicando una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente nella sentenza impugnata. Non è compito della Cassazione verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali, poiché ciò si tradurrebbe in un inammissibile riesame del fatto.
Il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è solo quello che emerge dal testo del provvedimento stesso, come una contraddizione interna o un’illogicità manifesta rispetto a massime di esperienza consolidate, e non un semplice dissenso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito.
Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata, logica e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità, sia per la determinazione del trattamento sanzionatorio, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito se esercitata nel rispetto dei principi degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Le Conclusioni
La decisione ribadisce che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Per evitare una declaratoria di inammissibilità per ricorso generico, è indispensabile che l’atto di impugnazione non si limiti a una critica generica della sentenza, ma individui con precisione le specifiche violazioni di legge o i vizi logici manifesti che la inficiano. In assenza di tali requisiti, il ricorso viene respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame.
Perché un ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto non indicava in modo specifico i vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a contestare la valutazione delle prove già effettuata dai giudici di merito, chiedendo di fatto un nuovo esame dei fatti non consentito in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ nel processo penale?
Un ricorso è definito ‘generico’ quando è privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.). In altre parole, non individua chiaramente le parti della sentenza che si contestano, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno, impedendo al giudice di comprendere il nucleo della censura.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove. Il suo compito è limitato a un controllo di legittimità, ossia a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.