Ricorso Contrabbando: La Cassazione Conferma la Condanna per Recidiva
L’ordinanza n. 27549/2024 della Corte di Cassazione affronta un caso di ricorso contrabbando di tabacchi lavorati esteri, offrendo spunti cruciali sui limiti del giudizio di legittimità e sulla valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello e ribadendo principi consolidati in materia di procedura e diritto penale.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado per il reato di contrabbando di tabacchi, aggravato dalla recidiva. Egli aveva presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
- Un presunto vizio di motivazione e violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo di non avere precedenti specifici rilevanti.
- Un ulteriore vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare le prove e le circostanze del caso, proponendo una lettura dei fatti più favorevole alla sua posizione.
L’Analisi della Corte e il Ruolo del Ricorso per Contrabbando
La Corte di Cassazione ha immediatamente chiarito la natura del suo intervento. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero ‘sostanzialmente in punto di fatto’ e mirassero a ottenere una nuova lettura delle emergenze istruttorie, un’operazione non consentita in sede di Cassazione. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua, logica e fondata su elementi oggettivi emersi durante il processo, rendendola non censurabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
Per quanto riguarda la responsabilità e la recidiva, i giudici hanno evidenziato che al ricorrente era stata correttamente contestata non solo la recidiva ordinaria (art. 99 c.p.), ma anche quella specifica per il reato di contrabbando, ai sensi dell’art. 296, comma 2, del d.P.R. 43/1973. L’imputato, infatti, aveva a suo carico due precedenti specifici per contrabbando, peraltro successivi al decreto legislativo n. 8/2016, che aveva depenalizzato solo le fattispecie non aggravate. Questo rendeva la sua posizione ancora più grave e giustificava pienamente la contestazione.
Anche la decisione di negare le circostanze attenuanti generiche è stata considerata insindacabile. La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il diniego basandosi sui ‘numerosi precedenti penali’ dell’imputato. Questi non si limitavano al contrabbando, ma includevano reati di notevole gravità come porto d’armi, resistenza a pubblico ufficiale e rapina. Tale quadro complessivo delineava una personalità con una spiccata tendenza a delinquere, rendendo ingiustificata la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per tentare di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Se la motivazione della sentenza d’appello è logica, coerente e basata su prove concrete, non è possibile contestarla in sede di legittimità. Inoltre, la valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale per il giudice di merito, purché sorretta da una motivazione adeguata. In questo caso, i gravi e numerosi precedenti penali dell’imputato hanno costituito un ostacolo insormontabile per ottenere un trattamento di favore. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a suggello della palese inammissibilità del suo ricorso.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando non contesta violazioni di legge ma mira a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito, oppure quando la motivazione della sentenza impugnata è logica, congrua e priva di vizi manifesti.
Cosa significa recidiva specifica nel reato di contrabbando?
Significa che l’imputato aveva già commesso in passato reati della stessa indole, ovvero di contrabbando. In questo caso, la Corte ha sottolineato che i precedenti specifici erano rilevanti per contestare l’aggravante.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Sono state negate a causa dei numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, che includevano non solo contrabbando ma anche reati come porto d’armi, resistenza a pubblico ufficiale e rapina, indicando una spiccata tendenza a delinquere.