Ricettazione Auto: la Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44711/2024, ha affrontato un interessante caso di ricettazione auto, confermando la condanna emessa nei gradi di merito e dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato. La decisione offre spunti cruciali sulla differenza tra un bene rubato e uno abbandonato (res derelictae), sui limiti del ricorso per cassazione e sull’applicazione delle circostanze attenuanti. Questo provvedimento ribadisce principi fondamentali in materia di reati contro il patrimonio e di procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato era stato trovato in possesso di un autoveicolo di provenienza illecita. La sua difesa si basava su una tesi precisa: il veicolo non era stato ricevuto sapendolo rubato, ma era stato rinvenuto come un semplice rottame su un marciapiede, in mezzo a un cumulo di rifiuti. Secondo la difesa, si sarebbe trattato di una res derelictae (cosa abbandonata), la cui acquisizione non può configurare il reato di ricettazione.
Nonostante questa linea difensiva, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano confermato la condanna, ritenendo la versione dell’imputato implausibile e affermando la sua responsabilità penale. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione, tra cui la violazione di legge sulla qualificazione del fatto, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento di diverse circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte e la Configurazione della Ricettazione Auto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo fondato su motivi che erano una mera riproposizione di questioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non si confrontasse criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitasse a postulare una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole all’imputato.
La Cassazione ha ricordato che la valutazione dei fatti, come la credibilità della versione fornita dall’imputato, spetta ai giudici di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ragionevolmente ritenuto implausibile la storia del ‘casuale ritrovamento in discarica’, confermando così l’origine furtiva del veicolo e la consapevolezza dell’imputato.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso. In primo luogo, ha confermato la corretta qualificazione del fatto come ricettazione auto, evidenziando come la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ossia il dolo. Anche nella forma del dolo eventuale (l’accettazione del rischio che il bene provenisse da un delitto), le circostanze del rinvenimento erano tali da escludere la buona fede.
In secondo luogo, è stata respinta la richiesta di applicare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha specificato che tale beneficio non poteva essere concesso a causa del danno arrecato alla persona offesa e, soprattutto, a causa dell’abitualità del comportamento dell’imputato, desunta dai suoi tre precedenti specifici.
Un passaggio giuridicamente molto tecnico ma importante riguarda il rapporto tra due circostanze attenuanti. L’imputato chiedeva sia l’applicazione della forma attenuata di ricettazione per la particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 4, c.p.), sia l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: quando la valutazione della tenuità del fatto è già stata assorbita nella qualificazione della forma lieve del reato, non si può concedere un’ulteriore attenuante basata sullo stesso presupposto (il danno tenue), altrimenti si violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale, cioè il divieto di valutare due volte lo stesso elemento a favore del reo.
Infine, anche le attenuanti generiche sono state negate, poiché la difesa non ha fornito alcun elemento positivo meritevole di valutazione. Anzi, la giustificazione del possesso fornita dall’imputato è stata considerata ‘apologetica e mendace’ dai giudici di merito, escludendo ogni possibile benevolenza.
Le Conclusioni
La sentenza consolida alcuni importanti principi. Innanzitutto, un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle tesi difensive già respinte, ma deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione manifesti) nella sentenza impugnata. In secondo luogo, la consapevolezza della provenienza illecita di un bene, elemento chiave della ricettazione, può essere desunta logicamente dalle circostanze concrete, e la versione difensiva dell’imputato può essere ritenuta implausibile se non supportata da elementi credibili. Infine, la decisione chiarisce i complessi rapporti tra le diverse circostanze attenuanti, impedendo una doppia valutazione dello stesso elemento a vantaggio dell’imputato. La condanna per ricettazione auto è stata quindi definitivamente confermata, con l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare reali vizi di legge o di motivazione.
Il ritrovamento di un rottame di auto può essere considerato ricettazione?
Sì, può configurare il reato di ricettazione se i giudici ritengono, sulla base delle circostanze, che la versione del ‘casuale ritrovamento’ sia implausibile e che l’imputato fosse consapevole, o almeno accettasse il rischio, della provenienza illecita del bene. La qualificazione come ‘res derelictae’ (cosa abbandonata) viene esclusa se emerge che il bene proviene da un delitto.
È possibile ottenere sia l’attenuante per danno di speciale tenuità sia la forma attenuata della ricettazione?
No. La Corte ha chiarito che l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) è compatibile con la forma attenuata di ricettazione (art. 648, co. 4, c.p.) solo se la valutazione del danno non è già stata utilizzata per riconoscere la tenuità del fatto. Altrimenti, lo stesso elemento favorevole verrebbe considerato due volte, in violazione dei principi giuridici.