Il caso del tifoso e la richiesta di revoca dell’obbligo di presentazione
Il Questore di Bologna applicava a un cittadino la misura del DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) unita all’obbligo di firma durante le partite di calcio. Questa misura di prevenzione derivava dal presunto coinvolgimento del soggetto in una rissa tra tifoserie opposte avvenuta la sera precedente un incontro di calcio internazionale. Successivamente, la difesa presentava una formale istanza per ottenere la revoca dell’obbligo di presentazione. Il Giudice delle indagini preliminari rigettava la richiesta basandosi esclusivamente sulla pericolosità sociale originaria del soggetto. Il cittadino proponeva quindi ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare questo diniego. La difesa lamentava la totale assenza di motivazione circa la persistenza dei presupposti che giustificavano la misura restrittiva della libertà personale.
Il DASPO e la successiva archiviazione penale
La difesa del cittadino evidenziava elementi di fatto decisivi e sopravvenuti rispetto alla prima decisione di convalida. Il Tribunale del riesame aveva già annullato la misura cautelare penale per totale assenza di indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Inoltre, lo stesso Giudice delle indagini preliminari aveva archiviato il procedimento penale principale per il reato di rissa aggravata. L’archiviazione escludeva la partecipazione attiva del soggetto agli scontri e la condotta di istigazione alla violenza. Nonostante queste importanti novità favorevoli, il giudice della prevenzione respingeva la richiesta di revoca dell’obbligo di presentazione. Il magistrato motivava la decisione sfavorevole richiamando semplicemente il vecchio provvedimento di convalida, senza analizzare i nuovi documenti depositati dalla difesa. Questo comportamento ha spinto il cittadino a ricorrere in Cassazione per far valere i propri diritti.
Le motivazioni: la mancata valutazione delle prove sopravvenute sulla revoca dell’obbligo di presentazione
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondato il ricorso del cittadino. La legge sul DASPO consente l’applicazione della misura di prevenzione anche in assenza di una condanna penale definitiva, qualora emerga una condotta di incitamento o induzione alla violenza negli stadi. Tuttavia, il giudice ha il dovere di valutare attentamente tutti gli elementi sopravvenuti presentati dalla difesa che possano escludere la pericolosità sociale del soggetto. Nel caso specifico, il provvedimento di rigetto soffre di una grave carenza di motivazione. Il giudice si è limitato a una motivazione per relationem (ovvero effettuata richiamando acriticamente un atto precedente), ignorando del tutto l’archiviazione del procedimento penale e l’esclusione di condotte violente da parte del Tribunale del riesame. Questa omissione rende il provvedimento nullo per violazione dell’obbligo di motivazione previsto dalla legge.
Le conclusioni: l’annullamento del provvedimento e il rinvio al Tribunale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino e ha annullato l’ordinanza impugnata. I giudici di legittimità hanno disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Bologna per un nuovo esame della vicenda. Il giudice di merito dovrà ora valutare nuovamente la richiesta di revoca dell’obbligo di presentazione. In questa nuova sede, l’autorità giudiziaria dovrà confrontarsi in modo esplicito e logico con i provvedimenti favorevoli ottenuti dal cittadino, inclusi il decreto di archiviazione e l’annullamento della misura cautelare. Il cittadino ottiene così una importante vittoria processuale che impone una decisione corretta e motivata sulla sua effettiva pericolosità sociale attuale. La decisione della Cassazione ripristina il principio secondo cui ogni limitazione della libertà personale deve essere supportata da una motivazione reale, attuale e coerente con i fatti di causa.
Il DASPO può rimanere attivo anche se il processo penale viene archiviato?
Sì, la misura di prevenzione del DASPO è indipendente dal processo penale, ma il giudice deve comunque valutare l’archiviazione per decidere sulla revoca dell’obbligo di firma.
Chi decide sulla revoca dell’obbligo di presentazione in questura?
La competenza spetta al Giudice delle indagini preliminari che ha convalidato originariamente il provvedimento di presentazione imposto dal Questore.
Cosa succede se il giudice rigetta la revoca senza motivare sui nuovi elementi?
Il provvedimento di rigetto è nullo per carenza di motivazione e può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento.