Responsabilità coordinatore sicurezza: non basta un richiamo, serve la sospensione dei lavori
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7414 del 2024, ha delineato con fermezza i confini della responsabilità del coordinatore per la sicurezza in cantiere. Il caso, originato da un tragico infortunio mortale, stabilisce un principio fondamentale: di fronte a un pericolo grave e imminente, il coordinatore non può limitarsi a un richiamo formale, ma ha il dovere di sospendere le lavorazioni. Questa pronuncia chiarisce il ruolo attivo e non meramente burocratico di questa figura cruciale per la prevenzione degli infortuni.
I Fatti di Causa
Un lavoratore, impegnato in lavori di copertura di un tetto, precipitava da un’altezza di circa cinque metri, perdendo la vita. L’infortunio era avvenuto in assenza di qualsiasi dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) era stato accusato di omicidio colposo per non aver verificato l’applicazione delle disposizioni di sicurezza.
In primo grado, il Tribunale lo aveva assolto, ritenendo che avesse adempiuto al suo dovere di ‘alta vigilanza’ attraverso sopralluoghi e contestazioni formali al datore di lavoro, imponendogli di far indossare i DPI ai dipendenti. La Corte d’Appello, su ricorso delle sole parti civili, aveva ribaltato la decisione. Secondo i giudici di secondo grado, la consapevolezza di una situazione di ‘pericolo grave e imminente’, provata proprio dai richiami scritti, avrebbe dovuto indurre il coordinatore a esercitare il suo potere di sospensione dei lavori, come previsto dalla normativa.
La decisione della Corte di Cassazione e la Responsabilità coordinatore sicurezza
Il coordinatore ricorreva in Cassazione, sostenendo che la sua responsabilità fosse limitata ai rischi ‘interferenziali’ (quelli derivanti dalla compresenza di più imprese) e non ai rischi ‘specifici’ della singola impresa, di competenza del datore di lavoro. La Suprema Corte ha rigettato completamente questa tesi.
I giudici hanno chiarito che il potere-dovere di sospendere i lavori, previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, è uno strumento essenziale a disposizione del coordinatore. Questo potere si attiva in presenza di un ‘pericolo grave e imminente’, a prescindere dal fatto che esso derivi da un rischio interferenziale o da un rischio specifico di una delle imprese operanti.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che l’omessa adozione di qualsiasi dispositivo di prevenzione del rischio di cadute dall’alto costituiva una ‘macroscopica violazione’ del piano antinfortunistico, immediatamente percepibile. Il coordinatore non solo poteva, ma doveva essere consapevole di tale violazione, come dimostrato dai suoi stessi verbali di sopralluogo redatti pochi giorni prima dell’incidente. In tali circostanze, un semplice richiamo al rispetto delle regole è stato considerato del tutto insufficiente.
La sentenza sottolinea che la funzione del coordinatore non è quella di un controllore quotidiano, ma quella di un garante dell’alta vigilanza. Tuttavia, quando questa vigilanza porta alla luce una situazione di pericolo conclamato, la sua posizione di garanzia gli impone di agire con lo strumento più efficace a sua disposizione: l’ordine di sospensione delle singole lavorazioni pericolose fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sulla responsabilità del coordinatore per la sicurezza. La sua funzione non si esaurisce in un controllo formale o documentale. Di fronte a violazioni palesi e pericolose, soprattutto quando mettono a rischio la vita dei lavoratori, egli è investito di un dovere di intervento diretto e incisivo. La mancata sospensione dei lavori in presenza di un pericolo grave e imminente integra una colpa che può fondare la sua responsabilità, anche a prescindere dalla natura ‘interferenziale’ del rischio.
Qual è il dovere principale del coordinatore per la sicurezza di fronte a un pericolo grave e imminente?
Secondo la sentenza, di fronte a un pericolo grave e imminente, il coordinatore ha il potere-dovere di sospendere le singole lavorazioni pericolose fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza. Non può limitarsi a una semplice segnalazione.
Un richiamo scritto al datore di lavoro è sufficiente a escludere la responsabilità del coordinatore per la sicurezza?
No. La Corte ha stabilito che un semplice richiamo formale al rispetto delle regole non è sufficiente quando la situazione di pericolo è grave e imminente. In questi casi, è necessario un intervento più drastico come la sospensione dei lavori.
La responsabilità del coordinatore per la sicurezza riguarda solo i rischi derivanti dall’interferenza tra più imprese?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il dovere di sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente si applica a prescindere dalla natura del rischio, sia esso interferenziale o specifico dell’attività di una singola impresa.