Remissione di querela: quando è valida se i querelanti sono più di uno?
La remissione di querela è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che consente alla vittima di un reato di ‘perdonare’ l’autore, estinguendo l’azione penale. Ma cosa accade quando le vittime, e quindi i querelanti, sono più di una, come spesso avviene nei contesti condominiali? È sufficiente il ritiro della querela da parte di alcuni per chiudere il procedimento? A questa domanda ha dato una risposta netta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44374 del 2024, riaffermando un principio cardine: per l’estinzione del reato serve l’unanimità.
Il caso: una remissione parziale in ambito condominiale
La vicenda trae origine da una denuncia per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) presentata da otto condomini nei confronti della precedente amministratrice del loro stabile. Nel corso del procedimento, sei degli otto querelanti decidevano di rimettere la querela. Il Tribunale di primo grado, prendendo atto di ciò, dichiarava il non doversi procedere per intervenuta remissione, di fatto estinguendo il reato.
Il Procuratore della Repubblica, tuttavia, non condivideva questa conclusione e proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 154 del codice penale. La norma, infatti, è chiara nello stabilire che se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue finché non sia intervenuta la remissione da parte di tutti i querelanti.
Il principio della remissione di querela unanime
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore. Gli Ermellini hanno ribadito che la regola dell’unanimità nella remissione di querela è inderogabile. La volontà di una parte dei querelanti di non proseguire con l’azione penale non può prevalere sulla volontà degli altri di ottenere giustizia.
Nel caso di specie, due condomini non avevano mai manifestato l’intenzione di ritirare la propria denuncia. Pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare estinto il reato, dovendo il processo proseguire nei confronti dell’imputata.
La remissione tacita non può essere presunta
La difesa dell’imputata e il Procuratore Generale avevano tentato di sostenere la tesi della cosiddetta ‘remissione tacita’. Secondo questa linea, la volontà dei due condomini ‘resistenti’ di ritirare la querela si sarebbe potuta desumere da loro comportamenti concludenti: in particolare, dalla mancata impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale che aveva approvato una transazione sulla controversia.
Anche su questo punto, la Cassazione è stata intransigente. Citando propri precedenti consolidati, ha specificato che la remissione tacita deve derivare da fatti ‘assolutamente incompatibili’ con la volontà di persistere nell’istanza punitiva. L’accettazione di un risarcimento del danno o la stipula di una transazione civile non rientrano automaticamente in questa categoria. Un accordo sul piano civile per il danno patrimoniale non esclude la volontà che il responsabile venga punito penalmente per il reato commesso. Di conseguenza, la mancata opposizione a una delibera condominiale non può in alcun modo sostituire una dichiarazione espressa di remissione della querela.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Corte si fonda su una rigorosa interpretazione dell’art. 154 del codice penale. Il legislatore ha voluto che, in caso di querela presentata da più soggetti, la prosecuzione dell’azione penale fosse garantita fino a quando anche una sola delle persone offese mantenga la volontà di punire il colpevole. La ratio è quella di tutelare pienamente il diritto di ogni singola vittima. Inoltre, la Corte ha sottolineato la netta distinzione tra l’ambito civile (risarcimento del danno) e quello penale (punizione del reo), chiarendo che le azioni compiute nel primo non hanno un effetto automatico sul secondo. Una remissione, per essere valida, deve essere inequivocabile, e non può essere presunta o dedotta da comportamenti ambigui.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza annulla il proscioglimento e rinvia il caso alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio. Il principio che emerge è di fondamentale importanza pratica: in presenza di una querela sporta da più persone, l’imputato non può considerarsi al sicuro fino a quando non abbia ottenuto la remissione scritta ed espressa da parte di ogni singolo querelante. Qualsiasi accordo transattivo o il ritiro parziale della querela non sono sufficienti a estinguere il reato. Questa pronuncia serve da monito a non dare per scontata l’estinzione del procedimento penale basandosi su accordi civili o su una remissione solo parziale.
Se più persone sporgono querela, il ritiro di una sola è sufficiente a estinguere il reato?
No. La sentenza chiarisce che, ai sensi dell’art. 154 del codice penale, il reato si estingue solo se la remissione di querela viene effettuata da tutti i querelanti.
La mancata contestazione di un accordo civile da parte di un condomino equivale a una remissione tacita della querela?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata impugnazione di una delibera assembleare che approva una transazione non costituisce un fatto incompatibile con la volontà di chiedere la punizione del colpevole e, quindi, non integra una remissione tacita della querela.
Accettare un risarcimento del danno significa automaticamente ritirare la querela?
No. Secondo la giurisprudenza citata nella sentenza, l’accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non è un atto incompatibile con la volontà di persistere nell’istanza punitiva e non integra di per sé una remissione tacita della querela.