Remissione di querela: quando l’accordo tra le parti estingue il reato
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, capace di porre fine a un procedimento giudiziario. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 41074/2024) ha ribadito con chiarezza gli effetti di tale atto, anche quando interviene nel corso del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda una condanna per lesioni personali, annullata proprio a seguito della volontà conciliativa delle parti.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Appello
Un individuo era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni personali, previsto dall’art. 582 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello di Perugia, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
L’Effetto Decisivo della Remissione di Querela
Durante lo svolgimento del processo dinanzi alla Suprema Corte, è avvenuto un fatto nuovo e determinante. La persona offesa ha formalmente ritirato la propria querela presso la stazione dei Carabinieri. Poco dopo, anche l’imputato, tramite un atto depositato presso un’altra stazione, ha formalmente accettato tale remissione. Questi documenti sono stati allegati al ricorso, cambiando completamente le sorti del procedimento.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà delle parti e ha proceduto a dichiarare l’estinzione del reato. Vediamo nel dettaglio le motivazioni alla base di questa decisione.
Le Motivazioni
Il reato di lesioni personali, salvo alcune aggravanti non presenti nel caso di specie, è un reato procedibile a querela di parte. Ciò significa che lo Stato può perseguire il colpevole solo se la vittima lo richiede esplicitamente. La remissione di querela, unitamente all’accettazione del querelato, è un atto che fa venir meno la condizione di procedibilità e, di conseguenza, estingue il reato ai sensi dell’art. 152 del codice di procedura penale.
La Corte ha specificato che, in assenza di elementi per una pronuncia più favorevole (come una palese innocenza dell’imputato che avrebbe portato a un’assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.), la declaratoria di estinzione del reato è un atto dovuto.
Un aspetto cruciale sottolineato dalla sentenza è che l’estinzione del reato travolge anche le statuizioni civili. Questo significa che la condanna al risarcimento dei danni, eventualmente decisa nei gradi precedenti, viene meno. Infine, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, chiudendo definitivamente la vicenda processuale. Tuttavia, le spese del procedimento sono state poste a carico dell’imputato che ha accettato la remissione, come previsto dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa sentenza conferma tre principi fondamentali:
- La remissione di querela è un atto efficace in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche dinanzi alla Cassazione, e determina l’estinzione del reato se accettata.
- L’estinzione del reato comporta la caducazione delle relative statuizioni civili, annullando ogni obbligo risarcitorio stabilito in sede penale.
- Salvo diverso accordo tra le parti, le spese processuali restano a carico del querelato che accetta la remissione.
Cosa succede a una condanna se la vittima ritira la querela durante il processo in Cassazione?
Se la remissione della querela viene accettata dall’imputato, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del reato e annulla la sentenza di condanna senza rinviarla a un altro giudice.
L’estinzione del reato per remissione di querela cancella anche il risarcimento dei danni?
Sì, la sentenza specifica che l’estinzione del reato travolge le relative statuizioni civili. Di conseguenza, la condanna al pagamento di un risarcimento del danno decisa in sede penale viene annullata.
In caso di remissione della querela, chi deve pagare le spese del processo?
Secondo la sentenza, le spese del procedimento sono a carico del querelato (l’imputato) che ha accettato la remissione, come previsto dall’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale.