Remissione di Querela in Cassazione: Prevale sull’Appello Inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 7476/2024, ha riaffermato un principio cruciale in materia di procedura penale: la remissione di querela, intervenuta durante il giudizio di legittimità, prevale sulle cause di inammissibilità dell’appello. Questa decisione chiarisce come una causa estintiva del reato possa superare vizi procedurali, portando all’annullamento della sentenza di condanna. Analizziamo insieme questo importante caso.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Rimini. L’imputato, giudicato in assenza, proponeva appello tramite il suo difensore. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna dichiarava il gravame inammissibile. La ragione? La mancata dichiarazione o elezione di domicilio al momento della proposizione dell’appello, un requisito formale introdotto dall’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Contro questa decisione, la difesa ricorreva in Cassazione, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale della norma e lamentando un vizio di motivazione. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, si verificava un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa rimetteva la querela e l’imputato, tramite un procuratore speciale, accettava tale remissione.
La Questione Giuridica: Inammissibilità vs. Estinzione del Reato
Il cuore della questione giuridica risiede nel conflitto tra due situazioni: da un lato, un appello formalmente inammissibile per un vizio procedurale; dall’altro, il sopraggiungere di una causa di estinzione del reato, ovvero la remissione di querela. Quale delle due deve prevalere? Se l’appello è inammissibile, il giudice non dovrebbe nemmeno esaminare il merito. Tuttavia, se il reato si è estinto, non vi è più materia del contendere.
La difesa ha depositato in Cassazione il verbale di remissione e accettazione della querela, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del reato. La Procura Generale, invece, aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso, basandosi sul vizio originale dell’atto di appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha risolto il conflitto annullando la sentenza impugnata senza rinvio, proprio perché il reato era estinto per remissione di querela. La decisione si fonda su un principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza ‘Chiasserini’ (n. 24246/2004). Secondo tale orientamento, la causa estintiva del reato, come la remissione di querela, prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a patto che quest’ultimo sia stato proposto tempestivamente.
Il ragionamento della Corte è chiaro: l’art. 129 del codice di procedura penale impone al giudice di dichiarare immediatamente d’ufficio la presenza di una causa di non punibilità. Poiché la remissione si era perfezionata, estinguendo il reato, la Corte non poteva fare altro che prenderne atto. L’inammissibilità dell’appello per un vizio formale, sebbene rilevata in precedenza, passa in secondo piano rispetto alla sostanza, ovvero l’estinzione del fatto-reato. La tempestività della proposizione del ricorso è l’unico requisito che consente al rapporto processuale di rimanere ‘vivo’ e, quindi, permeabile a eventi successivi come la remissione.
Le Conclusioni
La sentenza offre un’importante lezione pratica: un vizio procedurale nell’atto di appello, come la mancata elezione di domicilio, non preclude la possibilità di beneficiare di una causa estintiva del reato che sopraggiunga in seguito. La remissione di querela è un istituto che mira a una composizione pacifica del conflitto e, come ribadito dalla Cassazione, la sua efficacia sostanziale è talmente forte da superare le barriere formali del processo. La decisione finale ha visto l’annullamento della condanna, con l’imputato condannato unicamente al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge in caso di estinzione del reato per remissione.
Una remissione di querela può rendere valido un appello altrimenti inammissibile?
No, non lo rende valido, ma ne supera gli effetti. La Corte di Cassazione stabilisce che la causa di estinzione del reato (la remissione) prevale sulla causa di inammissibilità procedurale (mancata elezione di domicilio), a condizione che il ricorso sia stato presentato entro i termini. Di conseguenza, il giudice dichiara estinto il reato annullando la sentenza, senza entrare nel merito dell’ammissibilità dell’appello.
Per quale motivo l’appello era stato inizialmente dichiarato inammissibile?
L’appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello perché l’atto di impugnazione era sprovvisto della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, un requisito formale richiesto a pena di inammissibilità dall’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela, chi paga le spese del processo?
Come specificato nella sentenza, in base all’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali, nonostante l’annullamento della sentenza di condanna.