Remissione di querela dopo la condanna: la Cassazione annulla
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 40962/2025) ribadisce un principio fondamentale in materia di procedibilità penale: la remissione di querela, se interviene dopo la sentenza di condanna ma prima della scadenza del termine per impugnarla, è pienamente valida e determina l’estinzione del reato. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come un atto di pacificazione tra le parti possa avere effetti risolutivi anche in una fase avanzata del processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) emessa dalla Corte di Appello di Roma. L’imputata, tramite il suo difensore, decide di presentare ricorso per cassazione. Tuttavia, il motivo del ricorso non riguarda il merito della vicenda, ovvero la colpevolezza o l’innocenza, ma una circostanza processuale sopravvenuta: l’estinzione del reato.
Nello specifico, dopo la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la persona offesa aveva rimesso la querela e l’imputata aveva accettato tale remissione. Questo accordo tra le parti è stato formalizzato prima che scadesse il termine ultimo per presentare il ricorso in Cassazione.
La remissione di querela e la decisione della Corte
Il difensore ha quindi basato il ricorso sull’improcedibilità dell’azione penale. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha condiviso questa linea, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata proprio perché il reato era da considerarsi estinto.
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente questa tesi, dichiarando il ricorso fondato. I giudici hanno richiamato un principio di diritto ormai consolidato, affermato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui è ammissibile un ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere l’avvenuta remissione della querela.
Le motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su una solida base giurisprudenziale. Il punto centrale è che la remissione di querela è un istituto che mira a favorire la composizione dei conflitti e la pacificazione sociale. Pertanto, la sua efficacia deve essere garantita in ogni stato e grado del procedimento, finché non sia intervenuta una sentenza irrevocabile.
La Corte ha specificato che, poiché la remissione e la relativa accettazione sono intervenute in un momento successivo alla sentenza di appello ma antecedente alla scadenza del termine per l’impugnazione, tale evento estintivo doveva essere recepito nel processo. Di conseguenza, l’unica decisione possibile era pronunciare una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 del codice penale.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
In conclusione, la sentenza annulla la condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il reato è dichiarato estinto. Questa pronuncia conferma che la volontà delle parti, attraverso la remissione e l’accettazione, può prevalere sull’iter processuale, portando alla conclusione del procedimento. Un’ultima nota pratica riguarda le spese: conformemente alla legge, le spese relative alla procedura di remissione sono state poste a carico dell’imputata.
È possibile presentare ricorso in Cassazione solo per far valere una remissione di querela avvenuta dopo la condanna?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, purché sia ritualmente accettata e sia intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l’impugnazione.
Qual è l’effetto della remissione di querela accettata in questa fase del processo?
L’effetto è l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando che il reato non è più punibile.
Chi paga le spese del procedimento in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Secondo quanto stabilito dalla sentenza, in linea con l’art. 340, quarto comma, del codice di procedura penale, le spese del procedimento di remissione sono poste a carico della persona imputata.