Recidiva e Pericolosità Sociale: la Cassazione Dichiara Inammissibili i Ricorsi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema della recidiva nel diritto penale, confermando un orientamento consolidato. La decisione chiarisce i criteri con cui i giudici di merito possono valutare la pericolosità sociale di un imputato sulla base dei suoi precedenti penali, respingendo i ricorsi presentati da tre imputati e dichiarandoli inammissibili. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere quando e perché un appello basato sulla contestazione della recidiva rischia di non superare il vaglio di legittimità.
I fatti del processo
Tre individui si erano rivolti alla Suprema Corte per impugnare una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Le doglianze erano diverse:
- Due ricorrenti lamentavano la mancata esclusione dell’aggravante della recidiva. Sostenevano che la loro condotta non giustificasse un tale aumento di pena.
- Il terzo ricorrente, invece, contestava l’insufficienza e la genericità della motivazione della sentenza d’appello, facendo riferimento a istituti non pertinenti al caso di specie.
L’obiettivo comune era ottenere una riforma della decisione di secondo grado, sperando in un trattamento sanzionatorio più mite o in un annullamento della condanna. I ricorsi, tuttavia, si sono scontrati con il rigoroso esame della Corte di Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni presentate non fossero idonee a scalfire la correttezza logico-giuridica della decisione della Corte d’Appello.
La valutazione della recidiva e la pericolosità sociale
Il cuore della decisione riguarda la gestione della recidiva. La Cassazione ha ribadito che la sentenza impugnata era immune da censure perché la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come la condotta criminosa degli imputati fosse idonea a rivelare una loro “accresciuta pericolosità sociale”. Questo giudizio non era astratto, ma fondato su elementi concreti:
- I molteplici precedenti penali: La presenza di un nutrito casellario giudiziale è stata considerata un indicatore chiave della propensione a delinquere.
- La specificità dei precedenti: In uno dei casi, i precedenti erano anche specifici, ovvero relativi a reati della stessa indole, rafforzando ulteriormente il giudizio di pericolosità.
- Misure di prevenzione: Il riferimento alla sottoposizione di uno degli imputati alla misura della sorveglianza speciale è stato ritenuto un elemento valido per sostenere la decisione, in quanto tale misura presuppone un giudizio di pericolosità sociale.
La Corte ha concluso che la motivazione della sentenza d’appello era in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito ha il potere di desumere la pericolosità sociale dalla storia criminale complessiva dell’imputato.
L’inammissibilità del ricorso per genericità
Per quanto riguarda il terzo ricorso, la Cassazione lo ha liquidato come “del tutto generico ed inconferente”. La difesa si era limitata a lamentare un’insufficienza di motivazione senza articolare critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza. Inoltre, aveva fatto un riferimento improprio a una sentenza di patteggiamento, un istituto processuale estraneo al giudizio in corso. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva invece fornito una motivazione “congrua e adeguata” sia sulla responsabilità penale che sul trattamento sanzionatorio, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione di inammissibilità su due pilastri principali. In primo luogo, per i ricorsi sulla recidiva, ha stabilito che la valutazione della pericolosità sociale da parte del giudice di merito è un giudizio di fatto che, se logicamente motivato sulla base di elementi concreti come i precedenti penali, non può essere messo in discussione in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva adempiuto a questo onere motivazionale, collegando in modo coerente i precedenti degli imputati alla loro attuale pericolosità. In secondo luogo, riguardo al terzo ricorso, ha applicato il principio secondo cui un’impugnazione è inammissibile se non contiene critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata, ma si limita a doglianze generiche e astratte.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa. Essa riafferma che la contestazione dell’aggravante della recidiva non può basarsi su una generica richiesta di clemenza, ma deve confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dal giudice per affermare la pericolosità sociale dell’imputato. La decisione consolida il potere discrezionale del giudice di merito nel valutare la personalità del reo attraverso la sua intera storia giudiziaria. Infine, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: i ricorsi in Cassazione devono essere mirati e tecnicamente fondati, pena la loro immediata declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Quando un giudice può confermare l’aggravante della recidiva?
Secondo l’ordinanza, un giudice può confermare l’aggravante della recidiva quando la condotta criminosa e i molteplici precedenti penali dell’imputato sono idonei a rivelare una sua accresciuta pericolosità sociale.
Perché uno dei ricorsi è stato ritenuto generico?
Il ricorso è stato considerato generico ed inconferente perché lamentava un’insufficienza di motivazione in modo vago, senza argomentazioni specifiche, e faceva riferimento a una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che non era pertinente al caso in esame.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, la decisione impugnata diventi definitiva e i ricorrenti vengano condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.