Recidiva Infraquinquennale: La Cassazione Chiarisce il Calcolo dei Cinque Anni
Con la sentenza n. 24092 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su due temi cruciali del diritto penale in materia di stupefacenti: i criteri per la qualificazione dello spaccio di ‘lieve entità’ e il corretto calcolo della recidiva infraquinquennale. La pronuncia offre importanti chiarimenti su come interpretare il decorso del tempo ai fini dell’aggravante e quali elementi fattuali escludono l’applicazione della norma più favorevole.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda due soggetti condannati in primo grado e in appello per detenzione e cessione di cocaina in concorso tra loro. Durante un’operazione di polizia, gli imputati venivano trovati in possesso di 45 grammi di cocaina, da cui era possibile ricavare circa 225 dosi singole. Le indagini avevano inoltre evidenziato l’utilizzo di un appartamento, non riconducibile formalmente agli imputati, come base logistica per l’attività di spaccio e la presenza di una clientela consolidata.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali.
Le Doglianze degli Imputati
Il ricorso si fondava su due motivi:
- Errata qualificazione giuridica del fatto: Entrambi gli imputati chiedevano di ricondurre il reato alla fattispecie di ‘lieve entità’, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/90, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato la ‘complessiva minore portata dell’attività’.
- Illegittima applicazione della recidiva infraquinquennale: Uno degli imputati contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva specifica infraquinquennale, sostenendo che fossero trascorsi più di cinque anni tra il fatto precedente e quello attuale.
L’Analisi della Corte: Spaccio e la Recidiva Infraquinquennale
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli infondati e offrendo una motivazione chiara su entrambi i punti controversi.
Sulla Qualificazione del Reato
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di escludere la fattispecie di lieve entità. La motivazione si basa su una valutazione complessiva degli elementi a disposizione, che vanno oltre il mero dato quantitativo della sostanza. Sebbene la quantità sia un indice importante, in questo caso 45 grammi (225 dosi) sono stati considerati ‘non trascurabili’, i giudici hanno dato rilievo anche alle modalità organizzative. L’utilizzo di un appartamento dedicato, non riconducibile agli imputati per eludere i controlli, e la presenza di una ‘fiorente clientela’ sono stati interpretati come indici di un’attività non occasionale e non ‘piccola’, incompatibile con la fattispecie di lieve entità.
Sul Calcolo della Recidiva Infraquinquennale
Questo è il punto di diritto più rilevante della sentenza. L’imputato sosteneva che il termine di cinque anni dovesse decorrere dalla data di commissione del reato precedente. La Cassazione ha smentito questa interpretazione, ribadendo un principio consolidato: ai fini del calcolo della recidiva infraquinquennale, il termine di cinque anni deve essere calcolato considerando come ‘dies a quo’ (giorno di partenza) la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato precedente, non la data di commissione del fatto.
Nel caso specifico, la sentenza precedente era passata in giudicato il 5 aprile 2017, mentre il nuovo reato era stato commesso il 22 marzo 2022. Essendo trascorsi meno di cinque anni, la contestazione dell’aggravante era del tutto legittima.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto le motivazioni delle sentenze di merito sufficienti, logiche e congrue. Per quanto riguarda la recidiva, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato non solo il rispetto del termine quinquennale, ma anche la natura specifica del precedente penale, interpretando il nuovo reato come un’espressione di ‘maggiore proclività a delinquere’ e un’evoluzione nel ‘percorso criminale’ dell’imputato.
Per la qualificazione del fatto, la decisione si è basata su una valutazione complessiva che ha tenuto conto di tutti gli indicatori previsti dalla legge: quantità, modalità organizzative e contesto dell’azione, giungendo alla conclusione che l’attività delittuosa non potesse essere considerata di lieve entità.
Conclusioni
La sentenza in esame consolida due principi fondamentali. In primo luogo, stabilisce in modo inequivocabile che il calcolo per la recidiva infraquinquennale parte dal momento in cui la condanna precedente diventa definitiva, un chiarimento cruciale per la corretta applicazione della legge. In secondo luogo, ricorda che la valutazione sulla lieve entità dello spaccio non può limitarsi al solo dato quantitativo, ma deve essere il risultato di un’analisi complessiva che consideri le modalità concrete dell’attività illecita e il grado di organizzazione dimostrato dagli autori del reato.
Da quale momento si calcolano i cinque anni per la recidiva infraquinquennale?
La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di cinque anni decorre dalla data in cui la sentenza per il reato precedente è passata in giudicato (diventata definitiva), e non dalla data in cui quel reato è stato commesso.
Quali elementi impediscono di qualificare lo spaccio come ‘di lieve entità’?
Secondo la sentenza, una quantità di droga non trascurabile (nel caso di specie, 45 grammi di cocaina per 225 dosi), unita a modalità organizzative complesse (come l’uso di un appartamento dedicato) e alla presenza di una clientela numerosa, sono elementi che complessivamente escludono la possibilità di qualificare il reato come di lieve entità.
È sufficiente richiamare un precedente specifico per motivare l’applicazione della recidiva?
Sì, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che, oltre a verificare il presupposto temporale, ha fatto riferimento alla natura specifica del reato precedente e alla contiguità temporale, considerandoli espressione di una maggiore proclività a delinquere e inquadrando il nuovo fatto nel percorso criminale dell’imputato.