Reato art. 495 cod. pen.: Dolo Generico e Recidiva secondo la Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione affronta un caso relativo al reato art. 495 cod. pen., fornendo chiarimenti cruciali sulla natura dell’elemento soggettivo richiesto per la sua configurazione e sulla valutazione della recidiva. La pronuncia ribadisce principi consolidati, sottolineando come la semplice volontà di fornire dichiarazioni false sia sufficiente a integrare il delitto, a prescindere dalle motivazioni sottostanti.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. L’imputato aveva utilizzato una carta d’identità e un permesso di soggiorno appartenenti a un’altra persona, fornendo quindi un nominativo diverso dal proprio. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente tre vizi: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sul reato art. 495 cod. pen.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e inammissibilità dei motivi proposti. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale sia in merito alla sussistenza del dolo, sia riguardo al trattamento sanzionatorio.
Le Motivazioni
Dolo Generico nel Reato di False Dichiarazioni
Il primo motivo di ricorso, centrato sulla presunta carenza dell’elemento soggettivo, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il reato art. 495 cod. pen., l’elemento psicologico consiste nel dolo generico. Ciò significa che è sufficiente la coscienza e la volontà di rendere una dichiarazione falsa a un pubblico ufficiale, mentre è del tutto irrilevante il fine specifico che l’autore si prefigge. Nel caso di specie, le risultanze processuali dimostravano chiaramente che l’imputato si era servito di documenti altrui con la piena consapevolezza e volontà di celare la propria identità, integrando così pienamente il dolo richiesto dalla norma.
Recidiva e Attenuanti Generiche: La valutazione dei precedenti
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello di negare le circostanze attenuanti generiche era sorretta da un’adeguata motivazione, basata sull’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato.
Allo stesso modo, è stata ritenuta corretta l’applicazione della recidiva. I giudici hanno valorizzato non solo le modalità della condotta, ma anche i precedenti penali specifici dell’imputato, in gran parte relativi a delitti contro la pubblica fede. Questa circostanza è stata interpretata come sintomo di una radicata “proclività alla commissione dei reati”, dimostrando che il fatto in giudizio non era un episodio isolato, ma si inseriva in un percorso delinquenziale già avviato da tempo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali in materia di false dichiarazioni e trattamento sanzionatorio. In primo luogo, per la configurazione del reato art. 495 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di mentire, senza che il giudice debba indagare sugli scopi ultimi dell’agente. In secondo luogo, la valutazione sulla concessione delle attenuanti e sull’applicazione della recidiva si basa su un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato, in cui i precedenti penali, specialmente se della stessa indole, assumono un peso determinante.
Per integrare il reato di cui all’art. 495 cod. pen. è necessario un fine specifico (es. ottenere un vantaggio)?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che per questo reato è sufficiente il dolo generico. Ciò significa che basta la coscienza e la volontà di dichiarare il falso a un pubblico ufficiale, essendo irrilevante lo scopo o il fine perseguito dall’autore della falsità.
Perché al ricorrente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito non hanno riscontrato alcun elemento positivo che potesse giustificarne l’applicazione. La decisione è stata ritenuta sorretta da una motivazione adeguata e logica.
Quali elementi hanno giustificato la conferma della recidiva?
L’applicazione della recidiva è stata confermata sulla base delle modalità della condotta e, soprattutto, dei precedenti penali dell’imputato. Tali precedenti, riguardando in gran parte reati contro la pubblica fede, sono stati considerati sintomo di una proclività a delinquere e hanno dimostrato che il reato commesso era la prosecuzione di un percorso criminale già avviato.