Provvedimento Abnorme: La Cassazione Tutela il Diritto dello Stato a Costituirsi Parte Civile
Con la sentenza n. 43790 del 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di notevole importanza procedurale, annullando un’ordinanza del GUP del Tribunale di Brescia che aveva impedito allo Stato di costituirsi parte civile in un processo per un grave attentato. La Corte ha qualificato tale decisione come un provvedimento abnorme, riaffermando principi fondamentali in materia di diritti della persona offesa e di corretta instaurazione del contraddittorio. Questa pronuncia chiarisce il ruolo dello Stato come vittima nei reati contro la sua stessa personalità e le conseguenze della mancata notifica degli atti processuali.
I Fatti del Processo: Un’Ordinanza Controversa
Il caso trae origine da un procedimento penale a carico di un imputato per il reato di attentato contro la sicurezza dello Stato, risalente a un evento del 1974. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, in rappresentanza dello Stato, non avevano ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Appresa la notizia della pendenza del processo dagli organi di stampa, le Amministrazioni statali avevano chiesto al GUP di essere rimesse in termini per potersi costituire parte civile.
Inizialmente, il giudice aveva accolto l’istanza, disponendo la notifica dell’avviso. Tuttavia, in una successiva udienza, lo stesso GUP ha emesso una nuova ordinanza, con la quale ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile. La motivazione si basava su due argomenti principali:
- La notorietà del fatto storico e la sua conoscibilità avrebbero dovuto consentire alle Amministrazioni di agire tempestivamente, escludendo la sussistenza di una causa di forza maggiore per la rimessione in termini.
- Le Amministrazioni ricorrenti (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Interno) non sarebbero state le dirette persone offese dal reato di cui all’art. 285 c.p., qualità che spetterebbe allo “Stato” in senso generico. Pertanto, non avrebbero avuto diritto alla notifica dell’avviso.
Contro questa seconda ordinanza, le Amministrazioni dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione, lamentandone l’illegittimità e, appunto, l’abnormità.
La Decisione della Cassazione: il provvedimento abnorme
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per la prosecuzione del giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che il provvedimento del GUP integrasse una chiara ipotesi di provvedimento abnorme, sia sotto il profilo strutturale che funzionale.
Abnormità Strutturale e Funzionale
Il provvedimento è stato considerato “strutturalmente” abnorme perché il GUP, revocando di fatto una sua precedente decisione con cui aveva già disposto la notifica, ha agito in una situazione di assoluta carenza di potere. Un giudice non può, senza un’impugnazione di parte, contraddire e privare di effetti un proprio precedente provvedimento che aveva già riconosciuto, seppur implicitamente, un diritto processuale.
Sotto il profilo “funzionale”, l’abnormità deriva dal fatto che l’ordinanza impugnata, ponendosi in palese contraddizione con la precedente, ha generato una situazione di incertezza e di stallo procedurale, pregiudicando la regolare instaurazione del contraddittorio.
Lo Stato come Persona Offesa
La Corte ha inoltre censurato l’erronea interpretazione del GUP riguardo alla qualifica di persona offesa. Nei delitti contro la personalità dello Stato, come quello contestato, la persona offesa è proprio lo “Stato”. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è l’organo di vertice dell’esecutivo che rappresenta lo Stato e, come tale, è pienamente legittimata ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Questa interpretazione è corroborata dalla legge (L. n. 3 del 1991), che prevede specificamente che la costituzione di parte civile dello Stato debba essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sancendo la coincidenza tra le due figure ai fini processuali.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla necessità di garantire i diritti processuali della persona offesa, che non possono essere elusi sulla base di argomenti extra-giuridici come la “notorietà” di un procedimento. La notifica formale degli atti è un presidio irrinunciabile del diritto di difesa e di partecipazione al processo. L’ordinanza del GUP ha creato un paradosso: pur avendo omesso una notifica dovuta, ha poi precluso alla parte lesa la possibilità di sanare tale vizio, rigettando la richiesta di costituzione di parte civile. La Suprema Corte ha riconosciuto che questo comportamento ha generato un provvedimento abnorme perché ha deviato completamente dallo schema legale, esercitando un potere non previsto (quello di auto-revoca in peius di una precedente ordinanza) e provocando una stasi procedurale pregiudizievole per i diritti dello Stato-vittima.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rappresenta un importante monito sull’intangibilità delle garanzie processuali. Stabilisce con chiarezza che la notorietà mediatica di un processo non può mai sostituire gli adempimenti formali di notifica previsti dalla legge. Inoltre, definisce senza ambiguità la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare lo Stato come persona offesa nei reati che minacciano la sua sicurezza. L’annullamento del provvedimento abnorme ristabilisce la correttezza procedurale e assicura che lo Stato, al pari di qualsiasi altra vittima, possa esercitare i propri diritti nel processo penale per ottenere giustizia e risarcimento.
Quando un atto del giudice può essere definito un provvedimento abnorme?
Un provvedimento è abnorme quando si pone al di fuori del sistema processuale, o per carenza assoluta di potere del giudice che lo ha emesso (abnormità strutturale), o perché determina una stasi del procedimento e un’incertezza non risolvibile (abnormità funzionale), come nel caso di un’ordinanza che contraddice insanabilmente un precedente provvedimento dello stesso ufficio.
Chi è considerato persona offesa nei reati contro la personalità dello Stato?
La persona offesa è lo Stato stesso. La Corte di Cassazione chiarisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto organo di vertice dell’esecutivo, rappresenta lo Stato ed è l’ente legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da tali reati.
La mancata notifica dell’avviso di udienza preliminare può essere superata dalla notorietà del processo?
No. La Corte ha stabilito che la notorietà di un fatto storico o la sua conoscibilità tramite la stampa non possono sostituire la notifica formale dell’avviso di udienza alla persona offesa. L’omessa notifica costituisce un vizio che legittima la parte a chiedere di essere rimessa in termini per esercitare i propri diritti, come la costituzione di parte civile.