Provvedimento Abnorme: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Nel complesso panorama della procedura penale, esistono concetti che delineano i confini tra un atto semplicemente errato e uno radicalmente anomalo. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sulla nozione di provvedimento abnorme, un vizio tanto grave da consentire un ricorso immediato. La vicenda analizzata riguarda l’esclusione di un responsabile civile dal processo, una decisione che la parte lesa ha ritenuto talmente anomala da giustificare un ricorso diretto in Cassazione. Esaminiamo i dettagli del caso e i principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: L’esclusione del Responsabile Civile
Nel corso di un procedimento penale, la parte civile aveva richiesto e ottenuto la citazione del Ministero della Difesa quale responsabile civile, in quanto datore di lavoro dell’imputato. Tuttavia, prima dell’apertura del dibattimento, il Tribunale di primo grado decideva d’ufficio di escludere il Ministero dal processo. Il giudice riteneva insussistenti i requisiti per la sua citazione, esercitando un potere previsto dall’articolo 87 del codice di procedura penale.
La parte civile, ritenendo tale esclusione illegittima e pregiudizievole, ha impugnato l’ordinanza direttamente in Cassazione, sostenendo che si trattasse di un provvedimento abnorme.
La Nozione di Provvedimento Abnorme secondo le Sezioni Unite
Per comprendere la decisione della Corte, è fondamentale richiamare la definizione di provvedimento abnorme elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Non si tratta di una semplice illegittimità, ma di un’anomalia genetica o funzionale talmente radicale da porre l’atto al di fuori dello schema normativo.
Un atto è abnorme quando:
- Strutturalmente: Si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale.
- Funzionalmente: Pur essendo astrattamente previsto, determina una stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
In sostanza, l’abnormità si configura come uno sviamento della funzione giurisdizionale, un atto che non risponde più al modello legale e che l’ordinamento non è in grado di tollerare o sanare con i rimedi ordinari.
La Decisione della Corte: perché non si tratta di provvedimento abnorme
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l’ordinanza del Tribunale non poteva essere qualificata come abnorme. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi.
L’esercizio del Potere del Giudice
Il Tribunale ha esercitato un potere che la legge gli conferisce esplicitamente: quello di escludere, anche d’ufficio, il responsabile civile quando manchino i presupposti per la sua citazione. Sebbene la difesa sostenesse che il giudice avesse erroneamente valutato il merito della pretesa risarcitoria anziché i soli requisiti formali, questo eventuale errore non trasforma l’atto in un provvedimento abnorme. La decisione, giusta o sbagliata che sia, rientra nel perimetro dei poteri giurisdizionali e non rappresenta una deviazione dal modello legale.
La Disponibilità di Altri Rimedi
Un criterio fondamentale per identificare l’abnormità è la carenza di altri rimedi idonei a rimuovere l’atto e il pregiudizio che ne deriva. Nel caso di specie, l’ordinamento prevede un rimedio specifico: l’articolo 586 del codice di procedura penale consente di impugnare le ordinanze emesse nel dibattimento unitamente all’impugnazione della sentenza finale. Pertanto, la parte civile non era priva di tutele, ma avrebbe dovuto attendere la conclusione del primo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni contro l’ordinanza di esclusione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla distinzione tra illegittimità e abnormità. Un atto illegittimo è un atto viziato, ma che rimane all’interno del sistema processuale e per il quale sono previsti specifici mezzi di impugnazione. Un provvedimento abnorme, invece, è un monstrum giuridico, un atto che rompe gli schemi e che, proprio per questo, necessita di un rimedio eccezionale e immediato come il ricorso per cassazione. L’ordinanza di esclusione del responsabile civile, pur potenzialmente errata, non ha causato alcuna stasi processuale né ha rappresentato un’anomalia insanabile, poiché il processo contro l’imputato è proseguito regolarmente e la parte civile conservava la facoltà di impugnare tale decisione in un momento successivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione per abnormità è un rimedio eccezionale e residuale, da utilizzare solo in situazioni di palese e radicale anomalia procedurale. Le parti processuali devono fare affidamento sui rimedi ordinari previsti dal codice, anche quando ciò significa dover attendere la fine di una fase processuale per contestare una decisione interlocutoria. La pronuncia serve da monito contro un uso improprio di questo strumento, che rischierebbe di frammentare e rallentare i procedimenti. La condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolinea la manifesta infondatezza del ricorso e la necessità di un uso consapevole degli strumenti di impugnazione.
Quando un provvedimento del giudice può essere definito ‘abnorme’?
Un provvedimento è abnorme quando presenta anomalie così radicali da non poter essere inquadrato nello schema processuale, quando si pone al di fuori del sistema organico della legge o quando determina una stasi insuperabile del processo.
La semplice illegittimità di un’ordinanza la rende un provvedimento abnorme?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il solo fatto che un provvedimento sia illegittimo o errato non è sufficiente a qualificarlo come abnorme e, quindi, a giustificarne l’immediata impugnazione con ricorso per cassazione.
Quale rimedio aveva la parte civile contro l’ordinanza di esclusione del responsabile civile?
La parte civile può impugnare l’ordinanza di esclusione non immediatamente, ma unitamente all’impugnazione della sentenza finale di primo grado, come previsto dall’art. 586, comma 1, del codice di procedura penale.