Provvedimento Abnorme: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Nel complesso mondo della procedura penale, la nozione di provvedimento abnorme rappresenta una via d’uscita eccezionale per impugnare atti giudiziari altrimenti non contestabili. Tuttavia, i confini di questa categoria sono rigorosi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 25639/2024, offre un’importante lezione sui limiti di tale strumento, chiarendo quando un ricorso basato sull’abnormità risulta inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale avviato contro ignoti per reati di truffa e riciclaggio. La persona offesa, dopo la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, aveva presentato una formale opposizione, chiedendo un supplemento di indagini.
Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), tuttavia, ha ritenuto che le ulteriori attività investigative richieste non avrebbero aggiunto elementi utili al quadro probatorio già acquisito. Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile l’opposizione e ha disposto l’archiviazione del procedimento. Ritenendo tale decisione un provvedimento abnorme, la persona offesa ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Cassazione e il concetto di provvedimento abnorme
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i principi che definiscono il provvedimento abnorme. Questo concetto, elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, serve a garantire un controllo di legalità su atti che, per la loro anomalia, esulano dagli schemi normativi.
L’abnormità può essere di due tipi:
- Strutturale: si verifica quando il giudice esercita un potere che l’ordinamento non gli conferisce (carenza di potere in astratto) o quando devia dallo scopo per cui il potere gli è stato attribuito.
- Funzionale: si manifesta quando un atto, pur rientrando nei poteri del giudice, provoca una stasi insuperabile del processo, rendendone impossibile la prosecuzione.
Nel caso in esame, la Corte ha escluso entrambe le forme di abnormità. Il GIP, infatti, ha il potere, conferitogli dalla legge, di valutare l’utilità delle indagini supplementari richieste dalla parte offesa e di dichiarare l’opposizione inammissibile se le ritiene superflue. Pertanto, non vi è alcuna carenza di potere o deviazione dallo scopo. Allo stesso modo, non si è verificata alcuna stasi processuale; al contrario, il procedimento si è concluso con l’archiviazione.
Le motivazioni
La motivazione centrale della Suprema Corte risiede nella distinzione tra un vizio procedurale e una contestazione di merito. Le censure della ricorrente non riguardavano un’anomalia strutturale o funzionale dell’atto, ma la sua fondatezza: in altre parole, si contestava la valutazione del GIP sull’inutilità delle nuove indagini. Questo tipo di critica attiene al merito della decisione e non può essere veicolata attraverso il ricorso per provvedimento abnorme.
La Corte ha inoltre chiarito quale sia il corretto percorso processuale. L’art. 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale prevede che contro l’ordinanza di archiviazione si possa proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica, ma solo per specifici casi di nullità tassativamente indicati dalla legge (relativi alla violazione del contraddittorio, come previsto dall’art. 127 c.p.p.).
Poiché nel caso di specie non era stata dedotta alcuna di queste nullità, ma solo un presunto errore di valutazione del giudice, né il ricorso per cassazione né il reclamo erano ammissibili. Il ricorso proposto era quindi un mezzo di impugnazione improprio.
Le conclusioni
La sentenza n. 25639/2024 rafforza un principio fondamentale: lo strumento del provvedimento abnorme non può essere utilizzato per aggirare i mezzi di impugnazione ordinari o per trasformare un ricorso di legittimità in un terzo grado di giudizio sul merito. La contestazione della valutazione del giudice sull’utilità delle prove rientra nel merito della decisione e non può fondare un’accusa di abnormità. La decisione sottolinea l’importanza di scegliere il corretto rimedio processuale, pena l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un provvedimento del giudice può essere definito ‘abnorme’?
Secondo la Corte di Cassazione, un provvedimento è abnorme solo in due casi: quando è strutturalmente anomalo, cioè il giudice esercita un potere che non ha o lo usa per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, oppure quando è funzionalmente anomalo, cioè provoca una stasi insuperabile del processo, impedendone la continuazione.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro la decisione del GIP che dichiara inammissibile l’opposizione all’archiviazione?
No, non è possibile fare ricorso per Cassazione qualificando tale decisione come provvedimento abnorme. La Corte ha chiarito che il GIP ha il potere di valutare l’utilità di nuove indagini e dichiarare l’opposizione inammissibile. Tale atto non è né strutturalmente né funzionalmente abnorme.
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza di archiviazione?
Il rimedio previsto dall’art. 410-bis del codice di procedura penale è il reclamo al tribunale in composizione monocratica. Tuttavia, questo strumento è utilizzabile solo per contestare specifiche nullità procedurali (come la violazione del diritto di essere sentiti), e non per contestare la valutazione di merito del giudice sull’infondatezza della notizia di reato.