Prescrizione pena pecuniaria: l’iscrizione a ruolo blocca il decorso del tempo
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 30268 del 24 aprile 2024, è intervenuta per fare chiarezza su un tema cruciale nell’ambito dell’esecuzione penale: il momento esatto in cui si interrompe la prescrizione pena pecuniaria. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale che attribuisce un ruolo centrale all’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, distinguendo nettamente la disciplina rispetto a quella prevista per le pene detentive.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una condanna a una pena pecuniaria inflitta dal Giudice di Pace di Torino nel 2012 e divenuta definitiva nello stesso anno. A distanza di anni, il Pubblico Ministero richiedeva al Giudice dell’esecuzione di dichiarare estinta la pena per intervenuta prescrizione. Il Giudice rigettava tale richiesta, provocando l’opposizione del PM. Quest’ultimo, anche in sede di ricorso per Cassazione, sosteneva che la semplice iscrizione a ruolo della cartella esattoriale non fosse un atto sufficiente a interrompere il termine di prescrizione. Secondo il ricorrente, per analogia con quanto previsto per le pene detentive, sarebbe stato necessario dimostrare la volontaria sottrazione del condannato all’esecuzione, un presupposto difficile da accertare soprattutto in casi di irreperibilità assoluta.
La prescrizione della pena pecuniaria e i diversi orientamenti
La questione fondamentale verte sull’interpretazione dell’art. 172 del codice penale e su quale atto possa essere considerato ‘l’inizio dell’esecuzione’, idoneo a impedire l’estinzione della pena. La Corte di Cassazione evidenzia l’esistenza di due principali orientamenti:
- Orientamento della notifica: Un primo filone giurisprudenziale (cit. Sez. 1, n. 58053/2017) individua l’atto impeditivo nella notifica della cartella esattoriale al condannato, in quanto momento in cui si manifesta concretamente la pretesa punitiva dello Stato.
- Orientamento dell’iscrizione a ruolo: Un secondo e più recente orientamento (cit. Sez. 1, n. 22516/2024), seguito dalla sentenza in commento, ritiene invece che l’atto determinante sia l’iscrizione a ruolo della cartella. Questo atto segna l’avvio formale della procedura di riscossione coattiva ed è considerato il vero ‘momento iniziale dell’esecuzione penale’.
Secondo quest’ultima impostazione, la successiva notifica della cartella è un adempimento che attiene al diverso piano della prescrizione del credito, ma non è necessaria per bloccare la prescrizione della pena in sé.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero infondato, aderendo pienamente al secondo orientamento. I giudici hanno specificato che, ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva quale fatto impeditivo il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, senza che assumano importanza il modo (coattivo o spontaneo) o le successive tempistiche.
La Corte ha chiarito un punto fondamentale: il concetto di volontaria sottrazione all’esecuzione, cruciale per le pene detentive, è del tutto estraneo alla disciplina della prescrizione pena pecuniaria. La logica è diversa: per le sanzioni pecuniarie, l’attivazione della macchina esecutiva da parte dello Stato, attraverso l’iscrizione a ruolo, è di per sé sufficiente a manifestare la volontà di eseguire la condanna e, di conseguenza, a interrompere il decorso del tempo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come nel caso specifico non si potesse neanche parlare di ‘irreperibilità assoluta’, dato che il condannato era risultato rintracciabile e sottoposto ad altre misure in un diverso procedimento. Questo dettaglio, sebbene non centrale nella motivazione di diritto, ha ulteriormente indebolito la tesi del ricorrente.
Conclusioni
La sentenza n. 30268/2024 consolida un principio di diritto chiaro e di notevole impatto pratico. Per le pene pecuniarie, la prescrizione si interrompe con l’iscrizione a ruolo del debito da parte dell’autorità competente. Questo atto segna l’inizio dell’esecuzione e rende irrilevante sia la successiva notifica della cartella al condannato, sia l’eventuale accertamento di una sua volontà di sottrarsi al pagamento. La decisione crea una netta linea di demarcazione rispetto alla disciplina delle pene detentive, offrendo agli operatori del diritto un criterio certo per il calcolo dei termini di prescrizione e per la gestione delle procedure esecutive.
Quale atto interrompe la prescrizione della pena pecuniaria?
Secondo la sentenza, l’atto che interrompe la prescrizione è l’inizio dell’esecuzione, che si identifica con l’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, in quanto momento iniziale della procedura di riscossione coattiva.
La volontaria sottrazione del condannato all’esecuzione è rilevante per la prescrizione della pena pecuniaria?
No. La Corte ha stabilito che il concetto di volontaria sottrazione all’esecuzione, previsto per le pene detentive, non è applicabile all’estinzione delle pene pecuniarie. Ciò che conta è solo l’avvio del procedimento esecutivo da parte dello Stato.
La notifica della cartella di pagamento è necessaria per interrompere la prescrizione della pena?
No. La notifica della cartella è considerata un adempimento successivo e ininfluente ai fini dell’estinzione della pena. Essa ha effetti sul distinto piano della prescrizione del credito, ma non è l’atto che impedisce la prescrizione della sanzione penale.