Periculum in mora: quando è legittimo il sequestro?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42466/2024, torna a definire i contorni del periculum in mora, un requisito essenziale per l’applicazione del sequestro preventivo. La decisione chiarisce che il semplice riferimento alla natura ‘volatile’ del denaro non è sufficiente a giustificare una misura così incisiva, essendo necessaria una valutazione basata su elementi concreti e specifici che dimostrino un rischio attuale di dispersione dei beni.
I Fatti del Caso
Il legale rappresentante di una società S.r.l. ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza di un Tribunale che aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di oltre 150.000 euro giacente su un conto corrente aziendale. La misura era stata disposta nell’ambito di un’indagine per reati di indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti, connessi a presunti costi per la formazione del personale mai sostenuti.
Il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che la motivazione del provvedimento fosse meramente apparente. A suo avviso, i giudici avevano dedotto il periculum in mora in modo automatico dalla sussistenza del fumus commissi delicti (la probabilità che il reato sia stato commesso) e dalla natura fungibile del denaro, senza indicare elementi concreti che attestassero un effettivo rischio di dispersione del patrimonio.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’analisi del periculum in mora
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che, nel caso di specie, il Tribunale avesse correttamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia, sottolineando che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge.
Secondo gli Ermellini, una motivazione si considera viziata non solo quando è assente, ma anche quando è così radicalmente carente da non rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice. Nel caso analizzato, invece, la motivazione non era né mancante né apparente.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il periculum in mora, ovvero il pericolo che la libera disponibilità del bene possa pregiudicare l’esecuzione di una futura confisca, non può essere presunto. La sua esistenza deve essere desunta da elementi specifici, che possono essere:
- Oggettivi: relativi alla consistenza quantitativa e qualitativa dei beni (ad esempio, la grande facilità di dispersione del denaro).
- Soggettivi: relativi al comportamento dell’indagato, che lasci temere atti di depauperamento del patrimonio.
Nel caso in esame, il Tribunale non si è limitato a un generico riferimento alla ‘naturale volatilità’ del denaro. Al contrario, ha fondato la sua decisione su circostanze precise e concrete:
- L’inaffidabilità dell’amministratore: è emerso che il legale rappresentante della società era coinvolto in condotte fraudolente identiche anche con un’altra società da lui amministrata. Questa pluralità di contestazioni è stata valutata come un indice di una personalità incline a commettere illeciti, aumentando il rischio di occultamento dei proventi.
- Le vicende finanziarie della società: l’analisi degli estratti conto ha rivelato significative e molteplici variazioni delle disponibilità liquide nel tempo. Due dei tre conti correnti della società, alla data del 30 giugno 2023, presentavano giacenze molto basse, ben inferiori all’importo del profitto del reato. Questo andamento altalenante è stato interpretato come un segnale di instabilità economica e un concreto rischio per la futura confisca.
La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale disponibilità di beni immobili da parte della società era irrilevante. Poiché la società non era indagata per il reato tributario (non rientrando nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti), nei suoi confronti era ammissibile solo la confisca ‘diretta’ del denaro, quale profitto del reato, e non la confisca ‘per equivalente’ di altri beni.
Conclusioni
Con questa sentenza, la Cassazione rafforza un principio fondamentale: il sequestro preventivo non può essere una conseguenza automatica dell’accertamento del fumus commissi delicti. La valutazione del periculum in mora richiede un’indagine approfondita e una motivazione puntuale, ancorata a elementi di fatto concreti e attuali. La decisione offre un importante monito ai giudici di merito, spingendoli a valorizzare sia elementi soggettivi, come la condotta pregressa dell’indagato, sia dati oggettivi, come la gestione finanziaria della società, per giustificare una misura che limita significativamente la disponibilità del patrimonio.
È sufficiente la natura ‘volatile’ del denaro a giustificare un sequestro preventivo?
No. Secondo la Corte, un generico riferimento alla fungibilità o alla volatilità del denaro non è sufficiente a motivare il periculum in mora. È necessario che il giudice indichi elementi concreti e specifici che dimostrino un rischio attuale di dispersione dei beni.
Quali elementi concreti ha considerato la Corte per confermare il periculum in mora in questo caso?
La Corte ha valorizzato due elementi principali: 1) l’inaffidabilità dell’amministratore, desunta dal fatto che avesse posto in essere condotte fraudolente identiche anche con un’altra società; 2) le significative variazioni delle giacenze sui conti correnti della società nel tempo, che indicavano una instabilità economica e un rischio concreto di non poter recuperare il profitto del reato.
Perché la disponibilità di beni immobili da parte della società non è stata considerata rilevante per escludere il sequestro?
La disponibilità di beni immobili è stata ritenuta irrilevante perché, per la specifica fattispecie di reato contestata, la legge consente nei confronti della società solo la confisca ‘diretta’ del denaro (quale profitto del reato), ma non la confisca ‘per equivalente’ di altri beni, come gli immobili.