Periculum in mora nel sequestro: la Cassazione fa chiarezza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 35384 del 2024, affronta un tema cruciale nelle misure cautelari reali: la motivazione del periculum in mora. Questo principio, che indica il concreto pericolo che i beni vengano dispersi prima di una condanna definitiva, è un presupposto fondamentale per il sequestro preventivo. La Corte ha chiarito i poteri del Tribunale del riesame nel valutare e integrare tale motivazione, anche quando il provvedimento iniziale del GIP è carente.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. Il sequestro riguardava un immobile, titoli postali e una carta prepagata, ed era finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 240-bis del codice penale. La misura era stata disposta nei confronti di una persona indagata per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90).
L’indagata ha presentato ricorso al Tribunale del riesame, sostenendo che il decreto di sequestro fosse nullo per mancanza di motivazione sul periculum in mora. In altre parole, il primo giudice non avrebbe spiegato perché ci fosse il rischio concreto e attuale che quei beni potessero essere venduti o nascosti. Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta, ma l’indagata ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il secondo giudice avesse illegittimamente ‘colmato’ la lacuna motivazionale del primo, invece di annullare il provvedimento.
L’Analisi della Corte sul periculum in mora
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato e, per un aspetto, inammissibile. Il fulcro della decisione ruota attorno a due questioni principali: i poteri del Tribunale del riesame e la prova del pericolo di dispersione dei beni.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto affermato che il Tribunale del riesame ha il potere di integrare la motivazione del provvedimento impugnato. Se la motivazione del GIP sul periculum in mora è semplicemente insufficiente o incompleta, e non totalmente assente, il riesame può legittimamente completarla sulla base degli atti a disposizione. Questo potere integrativo è previsto dalla legge e non costituisce una sostituzione illegittima al primo giudice.
Le Motivazioni della Decisione
Nel merito, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame. Quest’ultimo aveva motivato l’esistenza del periculum in mora basandosi su risultanze probatorie concrete, in particolare sulle conversazioni tra l’indagata e sua madre. Da queste emergeva la preoccupazione di una possibile ‘aggressione’ da parte degli inquirenti ai beni liquidi, definiti come ‘i soldi della merce’, e l’intenzione di consultare un avvocato per adottare delle contromisure.
La Corte ha sottolineato un principio importante: il pericolo di dispersione ha una dimensione oggettiva. Non è necessario che derivi esclusivamente da azioni dirette dell’indagato; può emergere anche da circostanze e dalle intenzioni di persone a lui vicine, come in questo caso la madre coindagata. La preoccupazione di proteggere i proventi illeciti è stata considerata una prova sufficiente del rischio che si voleva prevenire con il sequestro.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa al presunto vizio di motivazione dell’ordinanza del riesame. L’art. 325 del codice di procedura penale stabilisce infatti che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro è consentito solo per violazione di legge, escludendo quindi la possibilità di contestare un vizio di motivazione.
Conclusioni
La sentenza consolida l’orientamento secondo cui il Tribunale del riesame non è un mero controllore formale, ma può esercitare poteri integrativi sulla motivazione delle misure cautelari. Inoltre, ribadisce che il periculum in mora non è un concetto astratto, ma deve essere ancorato a elementi fattuali concreti che dimostrino un rischio oggettivo di dispersione dei beni. Le conversazioni intercettate, in cui gli indagati manifestano l’intenzione di salvaguardare i patrimoni di presunta provenienza illecita, costituiscono una prova valida di tale pericolo, giustificando pienamente l’adozione di un sequestro preventivo.
Il Tribunale del riesame può integrare una motivazione insufficiente sul periculum in mora in un decreto di sequestro?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo l’uso dei poteri integrativi da parte del Tribunale del riesame per completare una motivazione del provvedimento di sequestro che sia insufficiente o incompleta, ma non totalmente assente.
Come può essere dimostrato il periculum in mora per giustificare un sequestro preventivo?
Può essere dimostrato attraverso elementi oggettivi, come le risultanze probatorie. Nel caso di specie, sono state decisive le intercettazioni che rivelavano la preoccupazione degli indagati per un’eventuale aggressione ai loro beni liquidi (definiti ‘i soldi della merce’) e la loro intenzione di adottare precauzioni per proteggerli.
È possibile impugnare per Cassazione un’ordinanza del riesame per un vizio di motivazione?
No. La Corte ha ribadito che, in base all’art. 325, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti in materia cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge, non per un presunto vizio della motivazione.