Pena sostitutiva in appello: si può chiedere per la prima volta? La Cassazione dice sì
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione procedurale: è possibile chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva in appello per la prima volta, anche se la richiesta non è stata avanzata durante il giudizio di primo grado? La risposta della Suprema Corte è stata affermativa, stabilendo un principio di diritto fondamentale per la difesa degli imputati. La decisione chiarisce che l’imputato può legittimamente dolersi in appello del mancato esercizio, da parte del primo giudice, del potere di applicare d’ufficio una sanzione sostitutiva.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato condannato dalla Corte di appello di Palermo per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (norma che punisce i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti). Con l’atto di appello, in via subordinata, la difesa aveva chiesto l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) tramite l’art. 545-bis del codice di procedura penale.
La Corte di appello aveva rigettato la richiesta, sostenendo che l’istanza avrebbe dovuto essere presentata al giudice di primo grado, poiché il processo era già pendente al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa. Secondo i giudici di merito, non essendo ciò avvenuto, la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di gravame.
La questione della pena sostitutiva in appello
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte territoriale. Il punto centrale del ricorso era se fosse preclusa la possibilità di richiedere una pena sostitutiva per la prima volta nel giudizio di appello. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha condiviso le ragioni del ricorrente, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La difesa ha basato il proprio ricorso su un precedente della stessa Cassazione che si era già espresso in senso contrario alla tesi della Corte d’Appello. La questione, quindi, non riguardava l’applicazione della disciplina transitoria della riforma, ma la natura stessa del giudizio d’appello e i poteri dell’imputato in quella sede.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo pienamente le argomentazioni difensive. I giudici hanno chiarito che il problema non è stabilire a quale giudice andasse presentata l’istanza in base alle norme transitorie. La questione controversa, piuttosto, è se sia possibile avanzare tale richiesta per la prima volta con l’atto d’appello quando non è stata formulata, neppure in sede di conclusioni, al giudice di primo grado.
La soluzione, secondo la Corte, è affermativa. A differenza del ricorso per cassazione, dove l’art. 606, comma 3, c.p.p. vieta di proporre doglianze non avanzate con i motivi d’appello, non esiste alcuna norma nel codice di rito che limiti i motivi di appello ai soli punti già discussi in primo grado. L’appellante non è vincolato a circoscrivere il gravame alle sole richieste conclusive rassegnate al primo giudice.
Inoltre, la Corte sottolinea che il subprocedimento per l’applicazione delle pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p.) non deve essere necessariamente attivato su richiesta dell’imputato. Il giudice di primo grado ha un potere discrezionale che può esercitare anche d’ufficio (ex officio). Di conseguenza, l’imputato può legittimamente censurare con l’atto d’appello il mancato esercizio officioso di tale potere da parte del primo giudice, chiedendo al giudice del gravame di porvi rimedio. Quest’ultimo, pertanto, avrebbe dovuto provvedere nel merito sulla richiesta, valutando la sussistenza dei presupposti per l’accesso dell’imputato alle pene sostitutive.
Le conclusioni
Mancando una valutazione nel merito sui presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo punto, rinviando il caso a un’altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio. Questa decisione ribadisce un importante principio garantista: il diritto di difesa in appello non può essere limitato da preclusioni non espressamente previste dalla legge. In pratica, un imputato che non ha richiesto una pena sostitutiva in primo grado non perde la possibilità di farlo nel successivo grado di giudizio, potendo sollecitare una valutazione che il primo giudice avrebbe potuto compiere anche di propria iniziativa.
È possibile chiedere per la prima volta l’applicazione di una pena sostitutiva nel giudizio di appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva può essere avanzata per la prima volta con l’atto d’appello, anche qualora non sia stata formulata in primo grado.
Perché la Corte d’Appello aveva inizialmente respinto la richiesta?
La Corte d’Appello aveva ritenuto che la richiesta fosse tardiva, sostenendo che avrebbe dovuto essere presentata al giudice di primo grado, dato che il processo era già in corso quando è entrata in vigore la normativa sulle pene sostitutive (Riforma Cartabia).
Quale potere ha il giudice riguardo alle pene sostitutive?
Il giudice ha un potere discrezionale che può essere esercitato anche d’ufficio (cioè di propria iniziativa), senza una specifica richiesta dell’imputato. Il mancato esercizio di questo potere può essere contestato con l’appello, chiedendo al giudice superiore di valutare la questione nel merito.