Pena Concordata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della pena concordata, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, chiarendo che non è possibile contestare la semplice misura della pena concordata.
I Fatti del Caso
Un soggetto, imputato per diverse violazioni della normativa sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990) commesse tra il 2020 e il 2021, aveva raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero per l’applicazione di una pena concordata. Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Como, con sentenza del 15 febbraio 2024, aveva ratificato tale accordo.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione tramite il suo difensore. L’unico motivo di doglianza riguardava una presunta violazione di legge nel trattamento sanzionatorio: a suo dire, la sentenza non avrebbe adeguatamente motivato i criteri utilizzati per determinare il quantum della pena.
La Decisione della Corte: i limiti del ricorso sulla pena concordata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, cristallizzato nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Gli Ermellini hanno sottolineato la differenza cruciale tra “illegalità” della pena e “commisurazione” della stessa. Il ricorso è ammesso solo nel primo caso, ad esempio quando viene applicata una sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico o che eccede, per specie o quantità, i limiti legali. Non è invece possibile contestare le valutazioni discrezionali del giudice che, pur rimanendo all’interno della cornice legale, portano alla determinazione della pena concreta (ad esempio, l’applicazione delle circostanze attenuanti o il bilanciamento con le aggravanti).
Le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa su una chiara interpretazione normativa. I giudici hanno richiamato un proprio precedente (Sez. 5, n. 19757/2019), specificando che è «inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, […] ma profili commisurativi della stessa». Le critiche relative alla violazione dei parametri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), al bilanciamento delle circostanze o alla misura delle diminuzioni di pena rientrano in quest’ultima categoria e non possono essere fatte valere in sede di legittimità contro una pena concordata.
Essendo i motivi del ricorso non consentiti dalla legge, la Corte ha proceduto a una declaratoria di inammissibilità de plano, ovvero senza le formalità di un’udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La conseguenza diretta di tale declaratoria, in assenza di una colpa scusabile del ricorrente, è la condanna di quest’ultimo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata nel caso di specie in quattromila euro.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la scelta di accedere al rito della pena concordata implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni in un’eventuale fase di impugnazione. L’accordo tra imputato e Pubblico Ministero, una volta ratificato dal giudice, cristallizza la pena entro i confini della legalità. È preclusa la possibilità di un ripensamento basato su una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, a meno che questo non sconfini in una palese illegalità. La decisione della Cassazione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e la natura deflattiva di questo rito speciale, sanzionando con l’inammissibilità e con conseguenze economiche i tentativi di aggirarne i limiti.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘pena concordata’ (patteggiamento) perché si ritiene la pena troppo alta?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso è inammissibile se riguarda la misura della pena (un profilo ‘commisurativo’) e non la sua illegalità, cioè se la pena applicata non è prevista dalla legge o supera i limiti massimi.
Quali sono i motivi consentiti per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento?
Sebbene il provvedimento non li elenchi tutti, chiarisce, citando l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che i motivi di ricorso sono strettamente limitati. Sono esclusi quelli che riguardano la quantificazione della pena o il bilanciamento delle circostanze, se la sanzione rimane entro i limiti legali.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di ‘pena concordata’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza un’udienza formale. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.