Peculato Concessionario: La Cassazione sul Mancato Versamento degli Incassi
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19571/2024, torna ad affrontare il tema del peculato concessionario, delineando con precisione i confini tra un semplice ritardo nel versamento e una vera e propria appropriazione indebita. Il caso riguarda il titolare di una ricevitoria del lotto condannato per non aver riversato all’erario le somme incassate. La pronuncia offre importanti chiarimenti su quando si consuma il reato e sulla non applicabilità dell’attenuante del risarcimento del danno se a pagare è un terzo, come il fideiussore.
I Fatti del Caso: Omissione di Versamento e Condanna
Un concessionario del gioco del lotto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di peculato, previsto dall’art. 314 del codice penale. L’accusa era di aver omesso di versare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma di oltre 16.000 euro, proveniente dagli incassi delle giocate per diverse settimane contabili. La difesa dell’imputato sosteneva che non si fosse realizzato il reato, ma al massimo un illecito amministrativo, e contestava la quantificazione della pena.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
- Errata applicazione della legge penale: Secondo la difesa, il reato di peculato per un ricevitore del lotto si configurerebbe solo dopo l’inadempimento a una formale intimazione di pagamento da parte dell’amministrazione, atto che segnerebbe l'”interversione del possesso”. Inoltre, si sosteneva che il danno economico era stato evitato grazie all’intervento di una polizza fideiussoria.
- Vizio di motivazione sulla pena: Si contestava la pena base, fissata al di sopra del minimo edittale, e la mancata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6, c.p.), poiché il debito era stato saldato dal fideiussore prima del dibattimento. Infine, si lamentava un errore di calcolo nella rideterminazione della pena da parte della Corte d’Appello.
L’Analisi della Cassazione sul Peculato Concessionario
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato, e ha fornito un’analisi dettagliata dei punti sollevati.
Quando si Configura il Reato?
La Corte ha chiarito che il caso in esame non riguarda un mero ritardo nel versamento, ma una vera e propria mancata restituzione delle somme dovute. Il pagamento, avvenuto ad opera del fideiussore a più di un anno di distanza dalla condotta, non può essere assimilato a un semplice ritardo. La condotta dell’imputato ha manifestato in modo inequivocabile la volontà di agire come proprietario (uti dominus) delle somme, realizzando così l’interversione del possesso che costituisce l’essenza del delitto di peculato. La Corte ha inoltre respinto la tesi del peculato d’uso, ribadendo che tale fattispecie si applica solo a cose infungibili e non al denaro.
L’Attenuante del Risarcimento e il Ruolo del Fideiussore
Un punto cruciale della sentenza riguarda l’attenuante del risarcimento del danno. La Cassazione ha confermato il suo orientamento consolidato: l’attenuante non si applica quando il pagamento non è frutto di una spontanea e personale iniziativa riparatoria dell’imputato, ma è eseguito da un terzo (in questo caso, l’assicurazione fideiussoria) in adempimento di un obbligo contrattuale. Perché l’attenuante possa essere concessa, è necessario che l’imputato manifesti una “concreta e tempestiva volontà riparatoria”, contribuendo attivamente all’adempimento o, quanto meno, rimborsando il fideiussore prima dell’apertura del dibattimento, circostanza non provata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su una chiara distinzione tra ritardo e appropriazione. Il reato di peculato concessionario non richiede necessariamente l’inadempimento a un’intimazione formale quando i fatti dimostrano, senza ombra di dubbio, che il concessionario ha agito come padrone delle somme incassate per conto dello Stato. Il lungo lasso di tempo trascorso e l’intervento di un terzo per saldare il debito sono stati considerati elementi probatori decisivi della volontà appropriativa dell’imputato. Riguardo alla pena, i giudici hanno ritenuto corretto il calcolo effettuato dalla Corte d’Appello, che aveva giustamente escluso la continuazione tra i reati e ridotto la pena di conseguenza, motivando adeguatamente la scelta di una pena base superiore al minimo in ragione dell’entità della somma sottratta.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce principi fondamentali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione. Per i concessionari di pubblici servizi, il mancato versamento degli incassi non è un semplice inadempimento contrattuale, ma può integrare il grave reato di peculato. La decisione sottolinea l’importanza della condotta personale dell’imputato ai fini del riconoscimento delle attenuanti: il risarcimento del danno, per avere efficacia, deve essere espressione di una reale volontà di riparare al maltolto e non una mera conseguenza di obblighi contrattuali assunti da terzi.
Quando il mancato versamento degli incassi da parte di un concessionario del lotto diventa peculato?
Il reato di peculato si configura non per un semplice ritardo, ma quando emerge chiaramente, dalle caratteristiche del fatto, che il concessionario ha agito come se fosse il proprietario delle somme (uti dominus), realizzando un’appropriazione indebita. Un lungo periodo di mancato versamento e la necessità dell’intervento di un terzo per saldare il debito sono indici di tale condotta.
Il pagamento del debito da parte di una società di assicurazione (fideiussore) permette di ottenere l’attenuante del risarcimento del danno?
No. Secondo la giurisprudenza costante, l’attenuante del risarcimento del danno non si applica se il pagamento è effettuato da un terzo (come un fideiussore o un’assicurazione) in virtù di un obbligo contrattuale. L’attenuante richiede una concreta e tempestiva volontà riparatoria da parte dell’imputato, che deve contribuire personalmente al risarcimento.
Il reato di peculato può essere configurato come peculato d’uso se riguarda somme di denaro?
No. La Corte ha ribadito che l’ipotesi meno grave di peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.) riguarda soltanto cose infungibili. L’appropriazione di denaro della Pubblica Amministrazione può dar luogo soltanto all’ipotesi di peculato ordinario.