In materia di dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione, il tema del patteggiamento in autocertificazione rappresenta un punto critico per molti cittadini. Spesso ci si chiede se sia obbligatorio indicare precedenti penali definiti con accordi tra le parti, temendo conseguenze penali per eventuali omissioni. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 20838/2024, ha fornito importanti chiarimenti su questo obbligo, delineando i confini tra ciò che deve essere dichiarato e ciò che la legge consente di tacere.
Il caso in esame e il ricorso
Il procedimento trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. L’accusa riguardava l’aver omesso di indicare, all’interno di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’esistenza di un precedente penale costituito da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento). Mentre i giudici di merito avevano confermato la responsabilità penale, il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo che tale omissione fosse legittima in base alle norme vigenti sul casellario giudiziale.
La normativa di riferimento
Il punto centrale della controversia risiede nel coordinamento tra il D.P.R. 445/2000, che sanziona chi rilascia dichiarazioni mendaci, e il D.P.R. 313/2002, che disciplina il casellario giudiziale. Quest’ultimo, all’articolo 28, comma 8, prevede espressamente che l’interessato che rende dichiarazioni sostitutive non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti sentenze di patteggiamento quando la pena detentiva non supera i due anni, né i decreti penali di condanna. Tale facoltà di omissione è volta a favorire il reinserimento sociale del condannato che ha beneficiato di riti speciali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di legalità e sulla gerarchia delle norme. I giudici hanno chiarito che non può essere considerato un falso punibile l’omissione di un dato che la legge stessa autorizza a non menzionare. Poiché il ricorrente aveva concordato l’applicazione della pena con i doppi benefici di legge e la pena era contenuta nei limiti previsti, il silenzio su tale precedente non poteva integrare un inganno penalmente rilevante nella misura contestata. Tuttavia, la Corte ha rilevato che, trattandosi di un ricorso parzialmente fondato, era necessaria una rimodulazione del trattamento sanzionatorio, poiché l’omissione non riguardava solo il patteggiamento ma anche altre circostanze non correttamente esposte.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione hanno portato all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena. Il Collegio, applicando l’articolo 620 del codice di procedura penale, ha provveduto direttamente alla rideterminazione della sanzione, abbassandola al minimo edittale di quindici giorni di reclusione. Questa decisione ribadisce che il diritto del cittadino di tacere determinati precedenti penali in sede di autocertificazione è un limite invalicabile per il potere sanzionatorio dello Stato, a patto che si rientri rigorosamente nelle casistiche previste dal Testo Unico sul casellario giudiziale.
È obbligatorio indicare un patteggiamento in una dichiarazione sostitutiva?
No, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 313/2002, il cittadino non è tenuto a menzionare sentenze di patteggiamento con pena entro i due anni o decreti penali di condanna.
Cosa accade se si omette un precedente che la legge consente di non dichiarare?
In questo caso, l’omissione non costituisce reato di falso ideologico, poiché il soggetto esercita una facoltà legittima prevista dall’ordinamento giuridico.
Quale sanzione ha applicato la Cassazione in questo specifico caso?
La Corte ha annullato la condanna di tre mesi rideterminando la pena nel minimo edittale di quindici giorni di reclusione, poiché l’omissione era meno grave di quanto inizialmente contestato.**