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Ordine europeo di indagine: no al riesame per i vizi di forma

L’indagato, amministratore di una società, ha impugnato il decreto di perquisizione e sequestro emesso in esecuzione di un Ordine europeo di indagine per reati tributari. La difesa ha contestato la validità del decreto di riconoscimento dell’ordine, lamentando vizi di forma e carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni riguardanti la validità del riconoscimento dell’Ordine europeo di indagine devono essere sollevate esclusivamente tramite l’opposizione davanti al Giudice per le indagini preliminari (GIP), come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 108/2017, e non attraverso il riesame del sequestro. L’indagato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20591 Anno 2026
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Pubblicato il 8 giugno 2026 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Come contestare un Ordine europeo di indagine

La cooperazione giudiziaria tra i paesi dell’Unione Europea consente di svolgere indagini penali oltre i confini nazionali. Lo strumento principale per richiedere prove all’estero è l’Ordine europeo di indagine. Quando un’autorità straniera chiede di compiere perquisizioni o sequestri in Italia, il Procuratore della Repubblica italiano deve riconoscere questo provvedimento. Tuttavia, i cittadini coinvolti possono riscontrare anomalie o vizi formali in questa procedura. La Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i rimedi corretti per contestare la validità del riconoscimento, escludendo l’uso di procedure non idonee.

Il caso concreto: il sequestro e le contestazioni della difesa

La vicenda nasce da una richiesta dell’autorità giudiziaria tedesca nei confronti di un cittadino italiano. L’indagato, in qualità di amministratore di una società, era accusato di evasione fiscale in Germania. L’autorità estera ha emesso un Ordine europeo di indagine per perquisire i locali nella disponibilità dell’amministratore e sequestrare documenti bancari. Il Pubblico Ministero di Venezia ha recepito la richiesta e ha disposto l’esecuzione del sequestro probatorio (il blocco dei beni a fini di prova).

Il difensore dell’indagato ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale del riesame. La difesa ha sostenuto che il decreto di riconoscimento fosse inesistente o nullo. Tra i motivi di contestazione, l’avvocato ha evidenziato la mancanza di una data certa di emissione, l’assenza di un formale deposito in cancelleria e una motivazione insufficiente. Secondo la tesi difensiva, queste gravi anomalie formali rendevano l’intero sequestro illegittimo.

La distinzione tra le fasi della procedura di cooperazione

La procedura passiva di assistenza giudiziaria si sviluppa attraverso tre momenti distinti. La prima fase riguarda la ricezione dell’atto da parte dell’autorità italiana. La seconda fase consiste nel riconoscimento formale dell’ordine estero tramite un decreto motivato del Procuratore. La terza fase coincide con l’esecuzione pratica delle attività di ricerca della prova, come la perquisizione e il sequestro.

La legge italiana prevede regole precise per ciascuna di queste tappe. In particolare, il decreto di riconoscimento deve essere comunicato al difensore dell’indagato. Se si tratta di un atto a sorpresa, la notifica deve avvenire al momento del compimento dell’atto o subito dopo. Ogni fase ha una sua autonomia strutturale e risponde a presupposti diversi. Di conseguenza, anche i mezzi per contestare eventuali errori del Pubblico Ministero variano a seconda della fase che si intende colpire.

Le motivazioni della Cassazione sull’Ordine europeo di indagine

I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso dell’indagato dichiarandolo inammissibile. La Suprema Corte ha spiegato che la legge stabilisce un canale di impugnazione specifico ed esclusivo per contestare il riconoscimento dell’atto. Questo rimedio è l’opposizione davanti al Giudice per le indagini preliminari (GIP), prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 108 del 2017.

La difesa non può utilizzare il riesame ordinario per far valere i vizi del decreto di riconoscimento dell’Ordine europeo di indagine. Il Tribunale del riesame si occupa solo della fase esecutiva del sequestro e non può annullare l’atto di riconoscimento a monte. L’opposizione al GIP garantisce una procedura partecipata in camera di consiglio, dove le parti possono discutere approfonditamente i vizi formali. L’esistenza del decreto era provata dall’avvenuta notifica al difensore, quindi l’atto non poteva considerarsi inesistente. Eventuali anomalie sulla data o sul deposito dovevano essere discusse unicamente davanti al GIP competente per l’opposizione.

Le conclusioni sul corretto uso dei rimedi contro l’Ordine europeo di indagine

La decisione della Cassazione conferma la necessità di rispettare rigorosamente le vie di impugnazione previste dal legislatore. L’indagato che subisce un sequestro derivante da un Ordine europeo di indagine deve scegliere con attenzione lo strumento giuridico da attivare. L’opposizione al GIP è l’unica strada percorribile per contestare la validità del decreto di riconoscimento emesso dal Pubblico Ministero.

L’utilizzo del riesame per contestare vizi della fase intermedia di riconoscimento porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nel caso specifico, l’amministratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica precisa, che sappia indirizzare le contestazioni formali davanti al giudice corretto senza sovrapporre i diversi rimedi previsti dall’ordinamento.

Come si contesta il riconoscimento di un Ordine europeo di indagine?
Il riconoscimento può essere impugnato esclusivamente presentando opposizione davanti al Giudice per le indagini preliminari (GIP) entro dieci giorni dalla notifica.

Si può usare il riesame per contestare i vizi del decreto di riconoscimento?
No, il Tribunale del riesame non è competente a decidere sulla validità del decreto di riconoscimento, ma si occupa solo della fase esecutiva del sequestro.

Cosa succede se si sceglie il mezzo di impugnazione sbagliato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del processo.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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