Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Basta la Possibilità di Essere Sentiti
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13051 del 2024 offre un’importante chiarificazione sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato ma spesso oggetto di dibattito: per integrare il reato, non è necessario provare che le frasi offensive siano state effettivamente sentite da più persone, essendo sufficiente la mera possibilità che queste potessero percepirle. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine all’interno di un istituto penitenziario. Un detenuto, con l’intento di parlare con l’ispettore di sorveglianza, si rivolgeva a un agente di polizia penitenziaria. Di fronte ai tentativi dell’agente di contattare il superiore, il detenuto iniziava a colpire la porta blindata della cella e a proferire ingiurie e minacce nei suoi confronti.
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva derubricato il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) dall’ipotesi più grave (impedire un atto d’ufficio) a quella meno grave (costringere a compiere un atto d’ufficio), ma aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
- Errata applicazione della legge penale: Secondo la difesa, mancava il dolo specifico per il reato di minaccia e, soprattutto, non era stata raggiunta la prova della presenza di più persone richiesta per il reato di oltraggio, né che queste avessero effettivamente percepito le offese.
- Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: La difesa sosteneva che il diniego delle attenuanti fosse ingiustamente basato solo sui precedenti penali, senza una valutazione complessiva degli elementi previsti dall’art. 133 c.p.
La Decisione della Corte: Oltraggio a Pubblico Ufficiale e Percezione dell’Offesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare su entrambi i punti. Per quanto riguarda il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, i giudici hanno richiamato il loro univoco insegnamento. È stato accertato che, al momento del fatto, altri detenuti si trovavano nelle loro celle e, pertanto, erano presenti. La questione centrale sollevata dal ricorrente era la mancata prova che costoro avessero realmente udito le parole offensive.
Su questo punto, la Corte è stata netta: la norma non richiede la prova della concreta percezione dell’offesa. Ciò che conta è la potenzialità della percezione. Se le parole offensive vengono pronunciate in un contesto e in un luogo dove più persone (estranee alla funzione pubblica) sono presenti e hanno la possibilità di sentire, il requisito di legge è soddisfatto. Questa possibilità rappresenta una “massima di esperienza” che può essere superata solo da prove contrarie specifiche, assenti nel caso di specie.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ribadito che la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano correttamente motivato il diniego non con un generico riferimento alla fedina penale, ma evidenziando i precedenti specifici e le numerosissime altre condanne a carico dell’imputato, elementi che ostacolavano un giudizio favorevole sulla sua personalità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una solida base giurisprudenziale. Per il reato di oltraggio, l’elemento della “presenza di più persone” è finalizzato a tutelare non solo l’onore del singolo funzionario, ma anche il prestigio della Pubblica Amministrazione, che viene leso dalla diffusione dell’offesa. La mera possibilità di diffusione, data dalla presenza di un pubblico potenziale, è quindi sufficiente a integrare la fattispecie. Qualsiasi interpretazione contraria svuoterebbe di significato la norma, imponendo un onere probatorio spesso impossibile da soddisfare (provare cosa altre persone abbiano effettivamente sentito).
Riguardo alle attenuanti, la motivazione rispecchia il principio secondo cui la valutazione della personalità del reo, ai sensi dell’art. 133 c.p., è un compito precipuo del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se tale valutazione è palesemente illogica o viziata, cosa che non è avvenuta in questo caso, dove la decisione era ancorata a dati oggettivi e specifici come la pluralità e la natura dei precedenti penali.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza n. 13051/2024 consolida due importanti principi. Primo, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la presenza di più persone crea una presunzione di diffusività dell’offesa; è sufficiente dimostrare che queste persone potessero sentire, senza dover provare che lo abbiano effettivamente fatto. Secondo, il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su una valutazione concreta e non contraddittoria dei precedenti penali, considerati come indice della personalità dell’imputato. Questa pronuncia offre quindi un chiaro riferimento sia per l’interpretazione della norma sull’oltraggio, sia per i criteri di valutazione della pena.
Per configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è necessario che le persone presenti abbiano effettivamente sentito le offese?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessaria la prova della reale percezione dell’offesa. È sufficiente che sia provata la presenza di più persone e la mera possibilità che queste potessero sentire le parole offensive.
Qual è la differenza tra costringere un pubblico ufficiale a non compiere un atto del suo ufficio e costringerlo a compierlo?
La prima condotta, prevista dal primo comma dell’art. 336 c.p., è considerata più grave. La seconda, prevista dal secondo comma dello stesso articolo, come avvenuto nel caso di specie, è un’ipotesi meno grave che prevede una pena minore.
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte ha confermato che la decisione di negare le attenuanti è legittima se motivata in modo logico e non contraddittorio, basandosi su elementi come i precedenti penali specifici e le numerose altre condanne, in quanto indicatori della personalità dell’imputato.