Notifica latitante: la Cassazione fa chiarezza sui termini per il riesame
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6848 del 2024, affronta una questione cruciale in materia di procedura penale: la decorrenza dei termini per impugnare una misura cautelare in caso di notifica latitante. Il caso esaminato offre importanti spunti sulla tutela del diritto di difesa quando l’imputato si è sottratto volontariamente all’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. La Suprema Corte ha confermato un principio consolidato, rigettando le doglianze di un ricorrente che riteneva leso il proprio diritto a contestare l’ordinanza a causa di un presunto vizio di notifica.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per reati legati agli stupefacenti. L’indagato, tuttavia, si rendeva irreperibile, acquisendo lo status di latitante. Successivamente, per una questione di incompetenza territoriale, il procedimento veniva trasferito da Napoli a Bologna, dove il Giudice per le Indagini Preliminari emetteva una nuova ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 27 del codice di procedura penale. Anche questo provvedimento rimaneva ineseguito, portando all’emissione di un mandato di arresto europeo.
La difesa, durante l’udienza preliminare, sollevava un’eccezione, chiedendo che venisse dichiarata la perdita di efficacia della misura. Il motivo? Al difensore non era mai stato notificato l’avviso di deposito in cancelleria dell’ordinanza, adempimento previsto dall’art. 296, comma 2, c.p.p. Secondo il ricorrente, tale omissione gli avrebbe precluso la possibilità di presentare istanza di riesame, violando il suo diritto di difesa.
La Questione Giuridica e la notifica latitante
Il nucleo del ricorso si concentra sull’interpretazione e l’applicazione delle norme che regolano l’impugnazione delle misure cautelari per l’imputato latitante. La difesa sosteneva che l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito al difensore sussistesse in ogni caso, anche per un provvedimento emesso ex art. 27 c.p.p., e che la sua mancanza impedisse di fatto l’accesso al Tribunale del riesame. Veniva inoltre sollevata una questione di legittimità costituzionale, lamentando una disparità di trattamento e una lesione del diritto di difesa (artt. 3, 24 e 111 Cost.).
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rigettando tutte le argomentazioni della difesa. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, chiarendo la funzione e gli effetti della notifica latitante.
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che l’inosservanza dell’obbligo di notifica dell’avviso di deposito (art. 296, comma 2, c.p.p.) non comporta alcuna sanzione processuale come la nullità o l’inefficacia della misura. La sua unica funzione è quella di far decorrere il termine per presentare la richiesta di riesame.
Il punto decisivo, tuttavia, risiede nella disciplina specifica prevista per l’imputato latitante. L’art. 309, comma 2, c.p.p. stabilisce in modo inequivocabile che, per il latitante, il termine per il riesame decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza al difensore o, se avviene dopo, dal momento dell’esecuzione della misura. Di conseguenza, in assenza di tale notifica, il termine per impugnare semplicemente non inizia a decorrere.
La Corte ha quindi concluso che il ricorrente non ha subito alcuna limitazione delle proprie prerogative difensive. Non essendo mai partito il termine, egli avrebbe potuto proporre istanza di riesame in qualsiasi momento. Inoltre, trovandosi in stato di libertà (sebbene da latitante), non ha subito alcuna illegittima compressione della libertà personale che richiedesse un’impugnazione urgente. L’urgenza, infatti, sorge solo nel momento in cui la misura viene eseguita.
Infine, è stata dichiarata manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale. Il sistema, secondo la Corte, non crea alcuna disparità né lede il diritto di difesa. Al contrario, lo tutela pienamente, garantendo a tutti i destinatari di un’ordinanza cautelare di poterla impugnare entro 10 giorni, termine che decorre da momenti diversi (esecuzione o notifica) a seconda della situazione, senza che il latitante possa subire un pregiudizio dal decorso del tempo.
Le conclusioni
La sentenza rafforza un principio fondamentale: il diritto di difesa dell’imputato latitante è pienamente garantito. L’assenza della notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare non preclude il diritto al riesame, ma ne impedisce la decorrenza dei termini. L’imputato può quindi attendere l’esecuzione della misura per esercitare il proprio diritto di impugnazione, senza che il tempo trascorso possa pregiudicare le sue facoltà processuali. Questa decisione conferma la coerenza del sistema processuale, che bilancia le esigenze di giustizia con la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, anche quando quest’ultimo si sottrae volontariamente alla legge.
La mancata notifica dell’avviso di deposito di un’ordinanza cautelare al difensore di un latitante rende la misura inefficace?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’omessa notifica non determina alcuna sanzione processuale o inefficacia della misura. Il suo unico effetto è quello di non far decorrere il termine per presentare richiesta di riesame.
Da quando inizia a decorrere il termine per richiedere il riesame di una misura cautelare per un imputato latitante?
Secondo l’art. 309, comma 2, del codice di procedura penale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza al difensore oppure, se successivo, dal momento dell’esecuzione della misura. In assenza di notifica, il termine non inizia a correre.
L’assenza di notifica al difensore del latitante viola il diritto di difesa?
No. La Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia violato, in quanto l’imputato non subisce alcun pregiudizio. Il termine per impugnare la misura non decorre a suo danno e la sua libertà personale non è compressa fino all’esecuzione del provvedimento, momento dal quale potrà pienamente esercitare il suo diritto.